Circolare numero 179 del 10-10-2001
Gli arretrati retributivi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 3.7.2001 (£ 450.000 -Euro 232,41- per il periodo 1.1.2001-30.6.2001) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di integrazione salariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il trattamento dell’una tantum riconosciuta dagli accordi di rinnovo del 3 luglio 2001 per i lavoratori metalmeccanici, quantificata in lire 450.000 lorde (232,41 euro) per Federmeccanica-Assistal e in lire 420.000 (216,91 euro) per Unionmeccanica Confapi. Vengono chiariti i criteri di maturazione in base ai mesi lavorati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2001, le modalità di erogazione in rate, l’esclusione dal TFR e i casi di esclusione o utilità legati ad assenze, sospensioni e integrazioni salariali. La circolare disciplina anche i riflessi dell’importo sulle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedo matrimoniale, donatori di sangue e cassa integrazione.
Una tantum per il rinnovo del CCNL metalmeccanici e riflessi su prestazioni INPS
Una tantum per il rinnovo dei contratti metalmeccanici e riflessi previdenziali
La circolare disciplina il trattamento dell’importo forfetario riconosciuto dagli accordi di rinnovo del 3 luglio 2001 nel settore metalmeccanico, precisandone criteri di maturazione, modalità di corresponsione ed effetti sugli istituti retributivi e sulle prestazioni previdenziali. Le istruzioni richiamano anche precedenti circolari INPS per il coordinamento con malattia, maternità, integrazioni salariali e altre prestazioni conguagliabili.
Ambito di applicazione e importi
Per l’accordo Federmeccanica-Assistal e Fim-Cisl/Uilm-Uil, ai lavoratori in forza alla data del 3 luglio 2001 è riconosciuto un importo forfetario lordo di lire 450.000, pari a 232,41 euro, a titolo di arretrati retributivi. Lo stesso allegato riporta che il contratto Unionmeccanica Confapi prevede un’una tantum complessiva di lire 420.000, pari a 216,91 euro, non spettante ai lavoratori a domicilio.
Criterio di maturazione
L’una tantum è riferita al periodo 1° gennaio-30 giugno 2001 e va rapportata alla durata del rapporto di lavoro nel semestre. Il calcolo avviene per quote mensili e non giornaliere; la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. In applicazione di tale principio, l’importo è ragguagliato al numero di mesi interi per i quali è stata corrisposta retribuzione a carico dell’azienda nel periodo considerato. Per il contratto Federmeccanica-Assistal l’importo è suddiviso in sei quote mensili di lire 75.000 ciascuna.
Modalità di pagamento
Per Federmeccanica-Assistal l’una tantum è corrisposta in due rate: lire 300.000 lorde con la retribuzione di luglio 2001 e lire 150.000 lorde con la retribuzione di luglio 2002. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il residuo è liquidato insieme alle competenze di fine rapporto. Per Unionmeccanica Confapi il pagamento avviene invece in due quote uguali di lire 210.000, da corrispondere con le retribuzioni di luglio 2001 e di novembre 2001.
Incidenza sugli istituti retributivi e sul TFR
La somma è indicata come comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti, sia di fonte legale sia contrattuale. È inoltre esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in coerenza con l’art. 2120 c.c.
Periodi utili e periodi esclusi
Non danno luogo alla maturazione dell’una tantum i mesi nei quali vi sia stata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come nel caso di servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum. Sono invece utili le assenze per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2001, purché abbiano dato titolo a trattamenti economici previdenziali e a integrazioni aziendali.
Riflessi sulle prestazioni di malattia e maternità
La circolare chiarisce che, per le prestazioni economiche di malattia e maternità, per i riposi orari post partum, per le retribuzioni ai donatori di sangue e per le altre prestazioni INPS conguagliabili con i contributi, gli arretrati devono essere conteggiati nei limiti della quota riferita al mese interessato, secondo le regole previste per mensilità aggiuntive o premi. Per i conguagli si richiamano le istruzioni della circolare n. 127 del 17 maggio 1991. L’applicazione concreta riguarda i soli eventi iniziati tra febbraio e luglio 2001, salvo, per la malattia, il caso di ricaduta.
Riflessi sulle integrazioni salariali e sulla solidarietà
Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 2001 devono essere applicate le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in materia di ricalcolo delle prestazioni. Le quote di una tantum riferite ai periodi integrati possono essere pagate entro i limiti dei massimali mensili vigenti, richiamati dalla circolare n. 25 del 27 gennaio 1996 e applicabili anche alle integrazioni salariali ordinarie. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà, nonché per l’assegno per congedo matrimoniale, si richiamano infine le disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
Punti principali
Accordo e importo dell’una tantum
Nel verbale di accordo del 3 luglio 2001, Federmeccanica-Assistal e Fim-Cisl/Uilm-Uil hanno riconosciuto ai lavoratori in forza alla data del 3 luglio 2001 un importo forfetario lordo di lire 450.000, pari a 232,41 euro, a titolo di arretrati retributivi. Il medesimo principio è richiamato per il rinnovo Unionmeccanica Confapi, con importo complessivo di lire 420.000, pari a 216,91 euro, non spettante ai lavoratori a domicilio.
Criteri di maturazione e frazionamento
L’una tantum è rapportata alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2001 e si calcola in quote mensili, non giornaliere. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero; pertanto il diritto matura in tante quote mensili quanti sono i mesi interi, secondo tale criterio. Per il contratto Federmeccanica-Assistal l’importo è suddiviso in sei quote mensili di lire 75.000 ciascuna.
Modalità e tempi di pagamento
Per il rinnovo Federmeccanica-Assistal il pagamento è previsto in due rate: lire 300.000 lorde con la retribuzione di luglio 2001 e lire 150.000 lorde con la retribuzione di luglio 2002, ovvero alla liquidazione delle competenze in caso di cessazione del rapporto. Per Unionmeccanica Confapi l’importo è erogato in due tranche uguali di lire 210.000 con le retribuzioni di luglio 2001 e novembre 2001.
Incidenza su istituti retributivi e TFR
L’importo dell’una tantum è comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale. È espressamente escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 c.c.
Assenze, sospensioni e periodi utili
L’erogazione non compete per i mesi in cui vi sia stata sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, ad esempio servizio militare, aspettativa o assenza facoltativa post partum. Sono invece utili alla maturazione le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2001, se hanno dato luogo a trattamenti economici previdenziali e integrazioni aziendali.
Riflessi sulle prestazioni INPS
Per malattia e maternità, nonché per i riposi orari post partum, le retribuzioni ai donatori di sangue e le altre prestazioni a carico INPS conguagliabili con i contributi, gli arretrati vanno conteggiati nei limiti della quota riferita al mese considerato, secondo le regole delle mensilità aggiuntive o dei premi e con le modalità di conguaglio richiamate dalla circolare n. 127 del 17 maggio 1991. L’applicazione interessa i soli eventi iniziati tra febbraio e luglio 2001, salvo per la malattia il caso di ricaduta.
Riflessi su integrazioni salariali e solidarietà
Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie relative al periodo 1 gennaio-30 giugno 2001 si applicano le istruzioni della circolare n. 58 del 5 marzo 1991 in materia di ricalcolo delle prestazioni. Le quote di una tantum possono essere corrisposte entro i limiti dei massimali mensili vigenti, applicabili anche alle integrazioni salariali ordinarie. Per le integrazioni salariali straordinarie per solidarietà e per l’assegno per congedo matrimoniale si rinvia alle disposizioni della circolare n. 247 del 23 ottobre 1992.
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