Sentenza n. 969/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivata dall’inammissibilità dell’attività di allevamento ovino e caprino come lavoro stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’Ispettorato territoriale del lavoro, indicato come amministrazione che avrebbe adottato il provvedimento, e ne ha comunque contestato la fondatezza. Nel corso del giudizio, tuttavia, il soggetto formalmente indicato come ricorrente ha dichiarato di non avere presentato, personalmente o tramite terzi, le istanze amministrative poste a fondamento del ricorso, di non avere conferito il mandato difensivo e di disconoscere la firma apposta sulla procura alle liti. Il difensore ha preso atto di tale dichiarazione, qualificandola come revoca del mandato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo assorbente il difetto originario della procura speciale. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve esistere al momento della sua proposizione. Il disconoscimento espresso della firma e del conferimento dell’incarico esclude la riferibilità della procura alla volontà della parte, determinandone l’inesistenza giuridica o comunque la radicale invalidità. Il difensore ha quindi agito senza valido potere rappresentativo e l’atto introduttivo non è giuridicamente riconducibile al soggetto indicato come ricorrente, con difetto originario di instaurazione del rapporto processuale. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, escludendo la sanabilità del vizio mediante applicazione dell’art. 182 c.p.c. o mediante rinnovazione e regolarizzazione successiva della procura. Il vizio è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. e precede logicamente sia l’eccezione relativa alla mancata notifica all’Ispettorato del lavoro sia l’esame dei motivi di merito. Le spese sono state integralmente compensate. Gli atti sono stati trasmessi all’Ordine degli avvocati di Salerno.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione
La procura speciale è un requisito genetico del ricorso: deve esistere al momento della proposizione e la sua mancanza impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale.
art. 35, comma 1, c.p.a.
causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio
Il difetto di valida procura può essere rilevato d’ufficio dal giudice quale causa di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La questione relativa alla carenza della procura è stata comunicata alle parti in udienza prima della decisione.
art. 182 c.p.c.
La disciplina del processo amministrativo è stata ritenuta completa e tale da non consentire l’applicazione della norma per sanare o regolarizzare successivamente la procura mancante o invalida.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Massime di principio
- La procura speciale alle liti costituisce requisito genetico di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve sussistere al momento della sua proposizione.
- Il disconoscimento espresso, da parte del soggetto indicato come ricorrente, della firma apposta sulla procura e del conferimento dell’incarico impedisce di imputare l’atto introduttivo alla parte e determina l’inammissibilità del ricorso per difetto originario di rappresentanza processuale.
- Nel processo amministrativo la mancanza o l’invalidità radicale della procura speciale non è sanabile mediante applicazione dell’art. 182 c.p.c., né attraverso la rinnovazione o regolarizzazione successiva della procura.
- Il difetto di valida procura, incidendo sull’instaurazione stessa del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio e deve essere esaminato prima delle ulteriori eccezioni processuali e dei motivi di merito.
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