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Sentenza

Sentenza n. 1134/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento Protocollo Generale n. 30160 del 26 novembre 2020 avente oggetto “diffida alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi per opere edili abusive su area pubblica ubicata in VIA SAN BIAGIO; responsabili: MAZZIERI MARCO”, a firma del Dirigente del Dipartimento del Territorio e del Responsabile del Procedimento e dello Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di Osimo, notificato al ricorrente in data 7 dicembre 2020, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente; - del provvedimento Protocollo Generale n. 01341 del 18 gennaio 2021 avente oggetto “ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere edili abusive eseguite su area pubblica ubicata in VIA SAN BIAGIO”; responsabile: MAZZIERI MARCO”, a firma del Dirigente del Dipartimento del Territorio e del Responsabile del Procedimento e dello Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di Osimo, notificato al ricorrente in data 19 gennaio 2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202100050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffida alla demolizione e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di un chiosco in cemento di 3 x 2 metri, realizzato senza titolo edilizio su area comunale adibita a parcheggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 1996 dell’attività di vendita di piante e fiori e dell’autorizzazione amministrativa per il commercio ambulante in sede fissa, ha impugnato la diffida del 26 novembre 2020 e l’ordinanza del 18 gennaio 2021, notificata il 19 gennaio, relative a un chiosco in cemento di 3 x 2 metri situato su un’area comunale adibita a parcheggio. Il Comune aveva accertato l’assenza del titolo edilizio e della denuncia dei lavori strutturali in zona sismica; dopo l’inottemperanza alla diffida aveva disposto la demolizione a cura dell’amministrazione e a spese del responsabile. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di urgenza; (2) difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere e violazione della proporzionalità, per mancata indicazione di un interesse pubblico concreto alla demolizione di un manufatto che assumeva realizzato da oltre trent’anni, oltre al mero ripristino della legalità. Ha inoltre precisato di non aver realizzato il manufatto, già presente quando subentrò nell’attività, e che per anni l’abuso non era stato contestato. Con memoria non notificata del 4 settembre 2026 ha aggiunto censure di sproporzione della demolizione, mancata valutazione di misure meno afflittive in ragione delle dimensioni dell’opera, del tempo trascorso e della buona fede, nonché difetto di istruttoria ed erronea individuazione del responsabile.

La decisione

Le censure aggiunte con la memoria del 4 settembre 2026 sono state dichiarate inammissibili perché, ampliando il thema decidendum, erano state introdotte senza notifica alla controparte. Nel merito, il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio: per gli interventi abusivi su suolo pubblico l’art. 35 del d.P.R. 380/2001 disciplina specificamente la diffida e la demolizione e non prevede tale comunicazione né nella fase di diffida né in quella demolitoria. Ha respinto anche la censura sulla motivazione e sulla necessità di un interesse pubblico concreto ulteriore rispetto al ripristino della legalità: la misura prevista dall’art. 35 è vincolata, tutela le aree pubbliche e non richiede la comparazione con l’interesse privato, una motivazione specifica sulla risalenza dell’abuso o la valutazione di sanzioni alternative. Il tempo trascorso non genera un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente. Il TAR ha inoltre precisato che è responsabile dell’abuso non solo chi ha materialmente eseguito l’opera, ma anche chi ne abbia l’attuale disponibilità materiale o la utilizzi traendone beneficio; pertanto, la dedotta mancata esecuzione materiale non impediva di rivolgere la misura al ricorrente, attuale utilizzatore. La causa era stata sospesa in attesa della definizione del giudizio civile sull’usucapione dell’area: dopo il rigetto della domanda in primo grado e dell’appello civile, il giudizio amministrativo è stato riattivato. Il ricorso è stato definitivamente respinto; spese compensate per la peculiarità del caso.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Tale disposizione non prevede la comunicazione di avvio del procedimento né nella fase di diffida né in quella demolitoria; non esige una specifica motivazione circa la ricorrenza di un concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, anche se la repressione interviene a distanza di anni; non richiede la comparazione dei contrapposti interessi né la valutazione di sanzioni o ipotesi alternative alla demolizione (TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 11 giugno 2026, n. 408).

    Per gli abusi realizzati su suoli pubblici, la disciplina speciale dell’art. 35 non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, una motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto alla tutela del suolo pubblico, la comparazione degli interessi o l’esame di misure alternative alla demolizione. Il potere è vincolato; il responsabile può essere individuato anche in chi abbia l’attuale disponibilità o utilizzi il bene traendone beneficio.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Si tratta quindi di una disciplina speciale, peculiare e differente rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 stesso Testo Unico in materia edilizia, che non lascia alla stessa Amministrazione alcuno spazio per valutazioni discrezionali.

    La disciplina dell’art. 35 per gli abusi su suolo pubblico è speciale e distinta da quella ordinaria dell’art. 31; l’applicazione della misura non lascia all’amministrazione spazio per valutazioni discrezionali.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Tale disposizione non prevede la comunicazione di avvio del procedimento né nella fase di diffida né in quella demolitoria;

    Nel procedimento repressivo regolato dall’art. 35 d.P.R. 380/2001, la comunicazione di avvio prevista in via generale dagli artt. 7 e 8 non è richiesta né per la diffida né per la successiva fase demolitoria.

  • art. 73 c.p.a.

    Le doglianze, che comportano un ampliamento del thema decidendum, sono state infatti irritualmente introdotte in giudizio.

    Le nuove censure formulate con memoria non notificata alla controparte e idonee ad ampliare il thema decidendum sono irritualmente introdotte e inammissibili.

Massime di principio

  • Per gli interventi edilizi abusivi realizzati su suoli del demanio o del patrimonio di enti pubblici, l’art. 35 d.P.R. 380/2001 prevede una misura repressiva vincolata, diretta a tutelare le aree pubbliche, che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione su un interesse pubblico concreto ulteriore rispetto alla repressione dell’abuso.
  • Nel regime dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, la risalenza dell’abuso non impone la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, non rende necessaria la valutazione di misure alternative alla demolizione e non fonda un affidamento tutelabile alla conservazione dell’illecito permanente.
  • Ai fini dell’art. 35 d.P.R. 380/2001, il responsabile dell’abuso comprende non soltanto chi ha materialmente realizzato l’opera, ma anche chi ne abbia l’attuale disponibilità materiale o la utilizzi traendone beneficio.
  • Le censure nuove che ampliano il thema decidendum non possono essere introdotte con una memoria non notificata alla controparte.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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