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Sentenza

Sentenza n. 2556/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 81/2025 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.03.2025

Giustizia amministrativa202505253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 81/2025 del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, condannando l'Amministrazione a mettere a disposizione la carta e a corrispondere i relativi importi. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata ottemperanza. Il TAR ha verificato inoltre il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Varese, rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni e adeguatamente documentata la pretesa del ricorrente. Poiché il Ministero non ha contestato l'inadempimento, il giudice ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale inerzia successiva ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli sessanta giorni per l'esecuzione, decorrenti dall'investitura mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario potrà adottare direttamente gli atti necessari o operare tramite un funzionario delegato, avvalendosi delle strutture amministrative indicate in motivazione. Non è previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto ammissibile poiché è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario; il TAR ne ordina l'esecuzione senza riesaminare il merito del diritto già accertato.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo, investito dell'ottemperanza a un giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, deve verificare il passaggio in giudicato del titolo, il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione e l'inadempimento dell'Amministrazione.
  • Quando il giudicato impone all'Amministrazione un'obbligazione puntuale e il debitore pubblico non contesta l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione entro un termine determinato, senza riesaminare il merito della pretesa già definita dal giudice ordinario.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per l'ottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta non dà luogo a compenso quando rientra nei compiti istituzionali dell'organo nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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