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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32354/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della decisione del GUP resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 12.600 di multa per la partecipazione, in continuazione e concorso con altri, a un'attività di spaccio di stupefacenti e per ulteriori reati contro la persona, consistenti in lesioni aggravate e violenza privata. La Corte d'appello aveva riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e sull'aggravante contestata. Il primo motivo riguardava il diniego dell'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente sosteneva che le proprie dichiarazioni avessero fornito una collaborazione utile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente confrontato le dichiarazioni con il materiale intercettivo già acquisito, dal quale risultavano già ricostruite la rete di spaccio e la relativa organizzazione, concludendo logicamente che le dichiarazioni si erano limitate a confermare l'impianto accusatorio senza apportare dati nuovi, oggettivamente utili o proficui, né contribuire alla cessazione dell'attività criminosa o alla sottrazione di risorse rilevanti. Il motivo mirava quindi a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'esclusione della recidiva. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello aveva valorizzato un precedente specifico e la breve distanza temporale tra i fatti, effettuando una verifica concreta della maggiore capacità a delinquere mediante la considerazione della natura dei reati, del tipo di devianza, dell'offensività delle condotte, della distanza temporale, dell'omogeneità e dell'eventuale occasionalità della ricaduta. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque non consentito, perché reiterava censure già esaminate senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo riguardava l'aumento di pena per la continuazione interna. La pena base per il reato in materia di stupefacenti, ridotta per le attenuanti generiche, era stata aumentata per la continuazione interna ed esterna. La Corte ha ritenuto l'aumento contenuto e adeguatamente motivato, tale da rispettare i limiti dell'art. 81 c.p., escludere un surrettizio cumulo materiale e mantenere la proporzione tra gli illeciti. La censura è stata inoltre giudicata aspecifica, perché il ricorrente si era limitato a ritenere auspicabile una riduzione senza spiegare perché l'aumento non fosse giustificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato o comunque non proponibile il motivo sull'attenuante della collaborazione, poiché la valutazione di utilità e proficuità delle dichiarazioni era stata svolta dal giudice di merito con motivazione logica e non manifestamente illogica. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, essendo stata motivata sulla base di elementi concreti e individualizzanti. Ha infine dichiarato inammissibile la censura sull'aumento per la continuazione interna, ritenendolo contenuto, rispettoso dei limiti legali e sorretto da motivazione sufficiente, oltre che oggetto di una doglianza generica. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura stabilita nel dispositivo, non riportata nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La motivazione dell'aumento per la continuazione deve consentire di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla continuazione, l'assenza di un surrettizio cumulo materiale e, ove rilevante, la proporzione tra le pene relative agli illeciti.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale titolo del concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 62-bis c.p.

    La pena base è stata ridotta in applicazione delle attenuanti generiche, riconosciute prevalenti sulla recidiva e sull'aggravante contestata.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato per il reato principale in materia di stupefacenti e per la determinazione della pena base.

  • art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato quale disposizione incriminatrice del reato di detenzione e cessione di stupefacenti contestato.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    "evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"

    L'attenuante della collaborazione richiede un contributo concreto, utile e proficuo, idoneo a evitare ulteriori conseguenze dell'attività criminosa o a consentire la sottrazione di risorse rilevanti; la mera conferma di elementi investigativi già acquisiti non è sufficiente.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato quale disposizione relativa alle lesioni personali contestate.

  • art. 585 c.p.

    Richiamato quale disposizione relativa all'aggravamento delle lesioni personali.

  • art. 576, comma 1, n. 1, c.p.

    Richiamato quale disposizione concernente l'aggravante applicata al reato contro la persona.

  • art. 611 c.p.

    Richiamato quale disposizione incriminatrice della violenza privata contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 richiede un contributo concreto, utile e proficuo alle indagini o alla cessazione dell'attività criminosa; non è sufficiente che le dichiarazioni si limitino a confermare un quadro accusatorio già compiutamente ricostruito con altri elementi di prova.
  • La valutazione sull'utilità e sulla proficuità della collaborazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione logica, esaustiva e non manifestamente illogica.
  • La censura in cassazione che sollecita una diversa valutazione delle dichiarazioni e degli elementi probatori, senza indicare uno specifico travisamento della prova o un effettivo vizio della motivazione, è inammissibile.
  • L'applicazione della recidiva richiede una verifica concreta della maggiore capacità a delinquere, fondata non sul solo dato formale dei precedenti penali, ma sulla natura e omogeneità dei reati, sul tipo di devianza, sull'offensività delle condotte, sulla distanza temporale e sull'eventuale occasionalità della ricaduta.
  • La motivazione dell'aumento di pena per la continuazione non deve necessariamente essere analitica; è sufficiente che permetta di verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p., l'assenza di un cumulo materiale surrettizio e, ove rilevante, la proporzione tra le pene relative agli illeciti.
  • Una doglianza sulla misura dell'aumento per la continuazione è aspecifica quando si limiti a chiedere una riduzione o a definirla auspicabile senza indicare, in rapporto alle caratteristiche del reato satellite, le ragioni concrete per cui l'aumento sarebbe ingiustificato.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioLesioniViolenza privataCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidivaOnere della prova

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