Cassazione Penale, Sentenza n. 49727/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce l'irregolarità delle notifiche dell'avviso di udienza camerale ex art. 666 c.p.p.: la notifica alla condannata sarebbe stata tentata per posta all'indirizzo di Lusciano e restituita per "irreperibilità", nonostante la stessa fosse ristretta presso la casa circondariale di Pozzuoli dal 2/2/2021; inoltre l'avviso è stato notificato al difensore d'ufficio nominato il 7/4/2022 (avv. Vincenzo Alesci) e non al difensore di fiducia risultante negli atti (avv. Nicola Garofalo). Si deduce quindi violazione del diritto al contraddittorio e del termine di preavviso di almeno 10 giorni previsto dall'art. 666 c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che le notifiche sono state effettuate in luogo e a destinatario non corretti, violando l'art. 666, comma 3, c.p.p.; ha richiamato la giurisprudenza che considera l'omesso avviso dell'udienza di esecuzione causa di nullità di ordine generale e assoluta (art. 178 e 179 c.p.p.). Sul punto relativo alla presenza della condannata in udienza la Corte ha osservato che, anche prescindendo dall'accertamento della effettiva presenza, il vizio relativo alla notifica al difensore rende il ricorso fondato. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Norma richiamata come base giuridica per l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena (sopraggiungere di ulteriore condanna per delitto anteriormente commesso, art. 168, comma 1, n.2).
art. 163 cod. pen.
Richiamato rispetto ai limiti di cumulabilità delle pene: la nuova condanna cumulata con quella sospesa supera i limiti previsti dall'art. 163.
art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
"Il giudice dell'esecuzione fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima."
Stabilisce l'obbligo di notificare tempestivamente l'avviso di udienza alle parti e ai difensori; la sua violazione integra un vizio del contraddittorio quando la notifica è effettuata in luogo o verso destinatario non corretto.
art. 178 cod. proc. pen.
Riferimento alla nullità di ordine generale quando è compromessa l'assistenza, l'intervento o la rappresentanza dell'imputato.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Regime di rilevabilità delle nullità assolute: l'omessa notifica dell'udienza che incide sul contraddittorio è qualificata come nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede che la presenza del condannato in udienza possa sanare il difetto di notifica, se risulta che la comparizione è stata determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità; la Corte osserva però che qui il motivo è fondato con riferimento alla notifica al difensore, indipendentemente dalla questione della presenza.
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Norme richiamate a supporto della sanzione processuale applicata: in presenza di nullità assoluta ex art. 179, la Corte annulla con rinvio per nuovo esame conformemente al combinato disposto di queste disposizioni.
Massime di principio
- L'omesso avviso dell'udienza camerale di esecuzione al condannato o al suo difensore di fiducia integra una nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- La notifica dell'avviso deve essere effettuata al corretto luogo di detenzione o domicilio del destinatario e al difensore risultante negli atti; notificare ad altro indirizzo o a un difensore diverso da quello di fiducia può compromettere il contraddittorio.
- La presenza effettiva del condannato in udienza può sanare il difetto di notifica nei suoi confronti (art. 184 c.p.p.), ma non necessariamente sanifica un vizio relativo alla mancata notifica al difensore di fiducia.
- In caso di nullità assoluta per violazione del contraddittorio la pronuncia è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, non la conferma del provvedimento impugnato.
- A fini pratici, l'ufficio che dispone le notifiche deve verificare lo stato detentivo aggiornato e il difensore di fiducia risultante negli atti prima di procedere alle notifiche per evitare vizi insanabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49654/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49655/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49656/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49657/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49658/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49660/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →