Cassazione Penale, Sentenza n. 22378/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconfinato la responsabilità dell'imputato ai capi a) e d), escludendo altri capi per prescrizione. La difesa lamentava: vizio di motivazione nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni spontanee in relazione al capo a) (istigazione ex art. 322 comma 2); contestazione del dolo per il capo d) per presunte difficoltà linguistiche; mancato riconoscimento della diminuente ex art. 323-bis c.p.; e rifiuto della sospensione condizionale della pena senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la doglianza relativa alla motivazione nel rigetto della diminuente ex art. 323-bis c.p. con riferimento al capo a). Poiché quel reato si è estinto per prescrizione il 5 settembre 2021 (dopo la sentenza impugnata), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) per estinzione del reato. Per il resto (capo d) e altre doglianze) il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la condenna relativa al capo d) è divenuta definitiva e si è disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione della pena nei termini precisati.
Norme richiamate
art. 323-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento della diminuente sia stato motivato in modo lacunoso: il fatto che la pena sia stata attestata sul minimo edittale non costituisce di per sé ostativo al riconoscimento della diminuente; era necessaria una motivazione specifica che la sentenza impugnata ha omesso
art. 322, comma 2, cod. pen.
Riferito al capo a): la condotta di consegna di una banconota da 500 euro, fissata in una bottiglia chiusa e consegnata al dirigente comunale, è stata qualificata come istigazione ai sensi della norma
artt. 476 e 482 cod. pen.
Riferito al capo d): la sottoscrizione della relata con generalità false ("E Minggui") integra il reato di falsa attestazione/false generalità come ritenuto dalla Corte d'appello e confermato dalla Cassazione
art. 129 cod. proc. pen., comma 2
La Corte osserva che nessuna delle doglianze poteva portare ad una decisione assorbente ai sensi del comma 2: le questioni sollevate non assorbivano gli altri profili di giudizio decisionali
Sezioni Unite, sentenza n. 6903 del 27/5/2016 (Aiello)
Richiamata per il principio di autonomia delle decisioni rese su capi d'imputazione distinti: l'insuccesso su un capo non invalida automaticamente le decisioni sugli altri capi
Massime di principio
- La mera attestazione della pena al minimo edittale non esclude automaticamente il riconoscimento di una diminuente: il giudice deve motivare in modo specifico perché la diminuente non si applica
- Se la Corte rileva carenza motivazionale riguardo a un'attenuante, il ricorso può essere ritenuto non manifestamente infondato e portare all'annullamento (anche se il reato si è estinto per prescrizione intervenuta)
- Le questioni relative alla credibilità o alla comprensione dovute a difficoltà linguistiche richiedono elementi probatori concreti: la sola deduzione non è sufficiente se la condotta fattuale (es. frequenti rapporti con tecnici, sottoscrizione di atti) smentisce l'asserzione
- La prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata può determinare l'annullamento senza rinvio per quel solo capo se non vi è più interesse alla prosecuzione; tuttavia le decisioni sugli altri capi restano autonome
- Il diniego della sospensione condizionale della pena impone al giudice un’onesta motivazione: la Corte di merito non è soggetta a revisione in Cassazione se la motivazione rispetta l'onere richiesto e la censura è meramente ricognitiva
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22155/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22156/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22159/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22160/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22162/2022 del 08/06/2022
- Sentenza penale · 8 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 22166/2022 del 08/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →