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Sentenza

Sentenza del 20/06/2017 n. 4269 - Comm. Trib. Prov. Milano

Cartelle di pagamento per irrogazione sanzioni irretrattabili per mancata impugnazione - Termine di prescrizione del credito erariale - Inapplicabilità del termine decennale di cui all'art. 2953 Cod. Civ. - Applicabilità del termine quinquennale ex art. 20 d.lgs. 472/1997.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile alle sanzioni tributarie richieste mediante cartelle di pagamento notificate e non impugnate. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata opposizione rende la cartella un atto definitivo, ma non la equipara a una sentenza passata in giudicato; pertanto non sarebbe applicabile il termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, bensì il termine quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. 472/1997.

La decisione

È stata esclusa l'estensione analogica dell'art. 2953 c.c. alle cartelle di pagamento non opposte. La definitività della cartella per mancata impugnazione non trasforma il credito in un'obbligazione giudizialmente accertata con sentenza irrevocabile. Di conseguenza, il credito relativo alle sanzioni tributarie resta soggetto alla prescrizione quinquennale. Il termine decennale è applicabile soltanto quando il credito sia stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato o da un provvedimento avente analoga efficacia, come un decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • Art. 2953 codice civile

    Le prescrizioni brevi si convertono in prescrizione ordinaria decennale dal giorno in cui è intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato.

    La norma si applica all'actio iudicati, cioè ai crediti definitivamente accertati da una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato, e non alle cartelle di pagamento divenute definitive solo per mancata impugnazione.

  • Art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni.

    Il termine quinquennale si applica alle sanzioni tributarie quando la loro definitività non deriva da una sentenza irrevocabile. Il termine riguarda unitariamente la pretesa tributaria accessoria relativa alle sanzioni.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, 10 dicembre 2009, n. 25790

    Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni.

    La Corte distingue tra credito accertato giudizialmente, soggetto al termine decennale, e credito divenuto definitivo per altre ragioni, soggetto al termine breve previsto dalla legge.

  • Cass. civ., Sez. V, 19 luglio 2013, n. 17669

    La cartella di pagamento non opposta non è equiparabile a una sentenza passata in giudicato ai fini dell'applicazione dell'art. 2953 c.c.; resta applicabile la prescrizione breve.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, n. 23397/2016

    Conferma che il termine decennale opera quando il credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo, mentre negli altri casi si applica il termine prescrizionale proprio del credito.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella rende la pretesa irretrattabile, ma non la equipara a una sentenza passata in giudicato e non comporta automaticamente la conversione della prescrizione in decennale.
  • Per le sanzioni tributarie non accertate da una pronuncia giudiziaria irrevocabile, il termine ordinario da considerare è generalmente quello quinquennale previsto dall'art. 20 del d.lgs. 472/1997.
  • Il termine decennale ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
  • Ai fini della prescrizione occorre verificare la data di notifica della cartella, gli eventuali successivi atti interruttivi validamente notificati e la presenza di un titolo giudiziale irrevocabile.
  • La cartella di pagamento è assimilabile, quanto alla funzione esecutiva, a un atto di precetto e non produce gli effetti propri di una decisione giudiziaria irrevocabile.

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