Cassazione Civile, Ordinanza n. 36001/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguardava trattenute operate dalla cassa previdenziale sul trattamento pensionistico di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, per gli anni dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2018. I giudici di merito avevano ritenuto illegittime tali trattenute e avevano condannato l’ente alla restituzione delle somme. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha dedotto la violazione della normativa che disciplina gli enti previdenziali privatizzati e del proprio regolamento interno, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà in funzione dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità della gestione; con il terzo ha contestato il rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale, sostenendo che la domanda di restituzione fosse soggetta a termine breve. Il pensionato intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo giurisprudenza consolidata, gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre unilateralmente un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, poiché un simile prelievo non incide sui criteri di calcolo della pensione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost., e comunque incompatibile con il principio del pro rata. Ha rigettato anche il terzo motivo, affermando che l’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, poiché il prelievo si sovrappone al diritto del pensionato ma non si confonde con l’obbligazione pensionistica. Nulla è stato disposto per le spese, poiché l’intimato non ha resistito. È stato inoltre dato atto dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, D.Lgs. n. 509/1994
Richiamato dalla ricorrente come base del potere regolamentare dell’ente previdenziale privatizzato; la Corte ne esclude l’idoneità a giustificare l’introduzione unilaterale di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico già determinato.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
Invocato dalla cassa come fonte interna del prelievo; la Corte ritiene che non possa legittimare una trattenuta qualificabile come prestazione patrimoniale imposta.
Delibera CNPADC del 27.6.2013
Atto richiamato a fondamento del contributo di solidarietà; la Corte ne esclude l’efficacia quale criterio di determinazione della pensione.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Norma richiamata nel ricorso; la Corte la colloca nel quadro del principio del pro rata, che impedisce prelievi unilaterali sui trattamenti già determinati.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la disciplina non consente alle casse di introdurre un contributo di solidarietà in contrasto con il pro rata.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Richiamato nel ricorso; la Corte, in linea con la giurisprudenza costituzionale, lo considera nel contesto dei prelievi solidaristici come prestazioni patrimoniali imposte per legge.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di giustificare il prelievo; la Corte non ne ricava il potere di imporre unilateralmente il contributo di solidarietà.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa un profilo decisivo di violazione nella decisione di merito.
art. 23 Cost.
La Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, il cui fondamento deve essere legislativo e non regolamentare.
art. 38 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; non è ritenuto ostativo all’impostazione accolta dalla Corte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 2946 c.c.
Richiamato in relazione alla prescrizione; la Corte afferma che il recupero delle somme indebitamente trattenute è soggetto a prescrizione decennale ordinaria.
art. 2948 c.c.
Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte lo ritiene non applicabile alla fattispecie.
art. 129, R.D.L. n. 1827/1935
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione; la Corte non lo reputa idoneo a fondare il termine quinquennale invocato.
art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970
Richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte conclude per l’applicazione del termine ordinario decennale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Utilizzato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi senza ripetere argomentazioni già sviluppate dalla giurisprudenza.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel procedimento camerale con proposta del relatore comunicata alle parti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Base per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del provvedimento che dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti interni o delibere, un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, quando il prelievo non incide sul calcolo della prestazione ma si risolve in una trattenuta patrimoniale autonoma.
- Un prelievo qualificabile come contributo di solidarietà, se non inserito nei criteri di determinazione del trattamento pensionistico, costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
- Il principio del pro rata impedisce che, dopo la liquidazione del trattamento, l’ente previdenziale modifichi unilateralmente in peius l’assetto economico della pensione mediante trattenute non previste dalla legge.
- L’azione di ripetizione o recupero delle somme indebitamente trattenute da un ente previdenziale per effetto di un prelievo illegittimo è soggetta, in questa fattispecie, alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine quinquennale tipico delle prestazioni periodiche previdenziali.
- In sede di legittimità, quando la censura è già coperta da consolidato orientamento, la Corte può limitarsi a richiamare i precedenti conformi e aderire alla soluzione già affermata senza ulteriore motivazione analitica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →