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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16941 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno d'imposta 2003, sostenendo che non sussistesse il presupposto dell'autonoma organizzazione. In particolare, operava come collaboratore di uno studio legale di Milano, senza vincoli di orario o esclusiva, lavorava presso la propria abitazione e non disponeva di uno studio professionale autonomo. Ha inoltre contestato la motivazione della CTR, che aveva ritenuto sufficienti i costi sostenuti e l'impiego di beni strumentali senza valutarne concretamente consistenza e natura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassato la sentenza della CTR Piemonte e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha ritenuto che i costi complessivi di Euro 37.033,00, analizzati nelle singole componenti, non dimostrassero l'esistenza di un apparato organizzativo autonomo eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio della professione. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività sia svolta con un'autonoma organizzazione. Tale requisito ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La norma consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di Cassazione; il contribuente ha utilizzato tale facoltà per ulteriormente illustrare le proprie ragioni.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Decisione della causa nel merito.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può, dopo aver cassato la sentenza impugnata, decidere direttamente la controversia nel merito.

  • Cass. n. 26161/2011 e Cass. n. 3664/2007

    L'autonoma organizzazione deve essere valutata in senso oggettivo, come apparato esterno e distinto dalla persona del professionista, composto da beni strumentali e/o lavoro altrui; non è sufficiente la mera auto-organizzazione dell'attività professionale.

Massime di principio

  • Per l'assoggettamento a IRAP di un professionista non basta lo svolgimento abituale di un'attività autonoma: deve esistere una struttura organizzativa autonoma, distinta dalla persona del professionista e non limitata agli strumenti minimi necessari.
  • La collaborazione con uno studio professionale altrui non rende automaticamente imponibile ai fini IRAP il collaboratore: l'organizzazione appartenente allo studio committente, se non riferibile al contribuente, non può essere utilizzata per dimostrare la sua autonoma organizzazione.
  • L'utilizzo dell'abitazione come luogo di lavoro, in assenza di un vero studio autonomo, costituisce normalmente un elemento contrario alla sussistenza di una struttura organizzativa rilevante, salvo ulteriori elementi qualificanti.
  • Le spese devono essere valutate nella loro natura e specificità, non semplicemente sommate. Costi per ammortamenti, leasing, consumi, locazione e spese professionali non dimostrano automaticamente l'autonoma organizzazione se restano compatibili con il normale esercizio individuale della professione.
  • L'autonoma organizzazione può risultare, in particolare, dall'impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori oppure da beni strumentali quantitativamente o qualitativamente eccedenti il minimo indispensabile; la valutazione deve comunque essere concreta e complessiva.
  • Una decisione tributaria che si limiti a elencare i costi senza spiegare perché essi siano eccedenti rispetto alle necessità minime dell'attività professionale può essere censurata per insufficiente motivazione.

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