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Sentenza

Sentenza n. 252/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento a) del provvedimento n. 23787//RIPCOND2003 del 6.7.2020 con cui il Dirigente del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio Condono Edilizio ha respinto l'istanza di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (art. 32 d.l. 30.9.2003, conv. in l. 24.11.2003 n. 326) n. 1630-1 al prot. gen. n. 79837 del 13.12.2004; b) di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare, ove occorra: - della relazione istruttoria del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio Condono Edilizio di numero e data ignoti (non essendo indicati nel provvedimento); - della nota prot. n. 37231 del 23.4.2020 di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990; nonché ogni ulteriore ed eventuale atto/provvedimento allo stato non altrimenti noto.

Giustizia amministrativa202001328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del titolo abilitativo in sanatoria relativo all'ampliamento di un fabbricato e alla realizzazione di un balcone

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 326/2003. La domanda riguardava l'ampliamento di un fabbricato esistente al piano terra e la realizzazione di un balcone al primo piano. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 e 21-nonies della legge n. 241/1990, sostenendo che il Comune, dopo avere comunicato nel 2010 la completezza della documentazione, l'esito positivo dell'istruttoria e l'insussistenza di elementi ostativi, non avrebbe potuto, a distanza di dieci anni, adottare direttamente un diniego, ma avrebbe dovuto attivare un procedimento di autotutela, nel rispetto del principio del contrarius actus e dei limiti temporali dell'annullamento d'ufficio. In secondo luogo, ha dedotto il difetto di motivazione, nonché la contraddittorietà, perplessità e illogicità dell'azione amministrativa, rilevando che il diniego rinviava al preavviso di rigetto e a un verbale istruttorio del 2009, il quale nella precedente comunicazione comunale era stato invece richiamato come avente esito favorevole. Nel corso del giudizio il TAR ha inoltre affrontato la possibile perenzione ultra-quinquennale, escludendola poiché la ricorrente, avvisata in udienza, ha dichiarato di conservare interesse alla decisione ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l'assorbente fondatezza della censura di difetto di motivazione e ha annullato il diniego di condono. Il provvedimento comunale era motivato per relationem mediante rinvio alle ragioni del preavviso di rigetto. Quest'ultimo indicava quale ostacolo alla sanatoria la realizzazione delle opere dopo il 31 marzo 2003, ma tale datazione veniva attribuita a un verbale istruttorio del dicembre 2009 il cui contenuto non era riportato né adeguatamente richiamato negli atti impugnati. Inoltre, il medesimo verbale era stato precedentemente menzionato dal Comune come atto istruttorio dal risultato favorevole alla richiedente. Ne derivava una motivazione non adeguata, non intellegibile e non congrua, tale da impedire la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'amministrazione. Il giudice non ha esaminato gli ulteriori profili di censura, ritenendoli assorbiti. Le spese sono state compensate in ragione della natura del vizio riscontrato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003

    La disposizione disciplina il condono edilizio invocato dalla ricorrente; il diniego era fondato sull'asserita realizzazione delle opere oltre il termine del 31 marzo 2003.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata, intellegibile e congrua del provvedimento amministrativo; il diniego è stato annullato perché la motivazione per relationem non consentiva di comprendere il fondamento dell'accertamento temporale e risultava contraddittoria rispetto a una precedente comunicazione comunale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto, richiamato quale atto dal quale il diniego traeva la propria motivazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla necessità di esercitare, secondo le forme dell'autotutela, il potere di rimuovere il precedente esito favorevole; il giudice non ha deciso nel merito tale profilo, avendo accolto il ricorso per difetto di motivazione.

  • art. 82, comma 2, c.p.a.

    se, in assenza di avviso di perenzione, “è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto”

    La dichiarazione di interesse resa dalla ricorrente dopo l'avviso relativo alla possibile perenzione ultra-quinquennale ha consentito la decisione nel merito del ricorso.

Massime di principio

  • Un provvedimento di diniego motivato per relationem è legittimo solo se l'atto richiamato è puntualmente individuato e il suo contenuto consente di comprendere in modo adeguato, intellegibile e congruo le ragioni della decisione.
  • È viziato per difetto di motivazione il diniego di condono edilizio che fondi l'ostacolo alla sanatoria su un verbale istruttorio non adeguatamente richiamato né esplicitato e il cui contenuto risulti inoltre contraddittorio rispetto a una precedente comunicazione favorevole della stessa amministrazione.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo deve consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'amministrazione; il rinvio a un atto istruttorio dal contenuto non conoscibile o ambiguo non soddisfa tale requisito.
  • Quando il ricorrente, ricevuto l'avviso di possibile perenzione ultra-quinquennale, dichiara in udienza di avere interesse alla decisione, il ricorso deve essere deciso nel merito ai sensi dell'art. 82, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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