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Ordinanza

Ordinanza n. 1444/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Del verbale n. -OMISSIS- di prot, notificato a mezzo pec in data 29.09.2025, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psico-fisici, ha espresso nei confronti del signor -OMISSIS- il giudizio di INIDONEITA' Tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti comunque lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente di cui, tra i noti, gli atti presenti nel fascicolo del candidato stesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\2\2026 : Per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, - Della Graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alle riserve dei posti di cui all'art 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso approvata con decreto N. 167/11-2-2024 CC di PROT datato 17.11.2025 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, pubblicata sul sito istituzionale con valore di notifica in data 28 novembre 2025; (ALL. 1) - Del decreto N. 167/11-2-2024 CC di PROT datato 17.11.2025 con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato la Graduatoria finale di merito. (ALL. 2) - Tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ai predetti documenti comunque lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente di cui, tra i noti, gli atti presenti nel fascicolo del candidato stesso.

Giustizia amministrativa202515847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica e, con motivi aggiunti, graduatoria finale di merito del concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri lo ha giudicato inidoneo, chiedendone la sospensione cautelare, e ha successivamente proposto motivi aggiunti contro la graduatoria finale di merito e il decreto di approvazione della graduatoria. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la contestazione riguardava, tra l'altro, la rilevazione dei parametri fisici e la pretesa erroneità dell'altezza misurata in sede concorsuale: il ricorrente avrebbe sostenuto di essere alto 179 cm, anziché 177,5 cm. La questione cautelare ha riguardato anche l'assunto secondo cui, essendo militare in servizio già in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare, non avrebbe dovuto essere sottoposto a un nuovo accertamento di determinati requisiti fisici.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, a un primo sommario esame, mancassero idonei profili di fondatezza. Secondo l'orientamento richiamato dalla Sezione, per i militari in servizio già in possesso dell'idoneità incondizionata non devono essere nuovamente accertati soltanto i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle regolamentari. L'inidoneità, tuttavia, non era stata fondata su tali soli parametri, bensì sull'indice di massa corporea (IMC), utilizzato per accertare condizioni di obesità o gracilità, che devono essere verificate anche nei confronti dei militari in servizio perché rilevanti ai fini dell'idoneità al servizio militare. La Commissione aveva rilevato un'altezza di 177,5 cm, un peso di 105,5 kg e un IMC pari a 33,5, superiore al limite massimo di 30; aveva inoltre rilevato un PBF, indicato nell'ordinanza come massa metabolicamente attiva, pari al 26,5%, superiore al limite massimo di 24,2%, comprensivo della tolleranza. Anche ipotizzando l'altezza di 179 cm dedotta dal ricorrente, tale dato non avrebbe consentito il rientro nel limite dell'IMC, poiché, indicativamente, a un'altezza di 180 cm corrisponderebbe un peso massimo di circa 97 kg, mentre il peso accertato era di 105,5 kg. Il TAR ha quindi respinto l'istanza cautelare, senza anticipare la decisione definitiva sul merito, e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; l'istanza è stata respinta per l'assenza, a un primo sommario esame, di idonei profili di fondatezza.

  • d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207

    Individua i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle regolamentari.

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Costituisce il riferimento normativo dell'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

  • d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, richiamato quale fonte della disciplina dell'idoneità al servizio militare.

  • d.m. 4 giugno 2014

    Approva la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare; secondo il TAR, le condizioni di obesità o gracilità accertate tramite IMC devono essere verificate anche nei confronti dei militari in servizio.

Massime di principio

  • Per il militare in servizio già in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare, il divieto di nuova verifica riguarda esclusivamente i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle regolamentari.
  • L'indice di massa corporea, determinato dal rapporto tra peso in chilogrammi e altezza in metri al quadrato, costituisce un parametro distinto rispetto ai valori specifici della composizione corporea e può essere nuovamente accertato anche nei confronti del militare in servizio, poiché rileva condizioni di obesità o gracilità potenzialmente incidenti sull'idoneità al servizio militare.
  • Ai fini della valutazione cautelare, la dedotta erroneità dell'altezza rilevata non è idonea a fondare il fumus boni iuris quando, anche assumendo l'altezza maggiore prospettata dal candidato, il peso accertato mantiene l'indice di massa corporea oltre il limite regolamentare.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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