Sentenza del 22/02/2022 n. 758 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Prescrizione del credito tributario - Eccezione in giudizio - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sulla prescrizione del credito tributario: il contribuente sosteneva che il diritto della pubblica amministrazione a riscuotere l'imposta fosse ormai prescritto e quindi non più esigibile.
La decisione
La corte ha affermato che la prescrizione del credito tributario, pur potendosi essere già maturata in via teorica, non opera automaticamente: deve essere specificamente rilevata e eccepita dal contribuente attraverso l'impugnazione dell'atto di riscossione che contiene la pretesa prescritta. Se il contribuente non impugna l'atto, questo non rimane inefficace per prescrizione ma anzi interrompe il decorso della prescrizione e, dalla notificazione dell'atto stesso, decorre un nuovo termine prescrizionale. Di conseguenza la pretesa erariale resta valida e ricomincia a decorrere il termine di prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione dei tributi non opera d'ufficio a favore del contribuente: va eccepita come eccezione in giudizio o con l'impugnazione dell'atto che la rende inefficace.
- L'atto di riscossione non contestato interrompe il decorso della prescrizione e fa decorrere un nuovo termine dalla sua notifica: quindi l'inerzia del contribuente può far ripartire i termini a favore dell'amministrazione.
- In situazioni analoghe il contribuente deve valutare tempestivamente l'impugnazione dell'atto di riscossione per far valere la prescrizione; la semplice maturazione teorica della prescrizione non è sufficiente a precludere l'azione erariale.
- È buona prassi documentare e proporre immediatamente le eccezioni processuali rilevanti (tra cui la prescrizione) nelle prime fasi di giudizio o mediante gli strumenti di impugnazione amministrativa disponibili.
- La decisione sottolinea l'importanza di monitorare i termini procedurali: notifiche anche tardive dell'atto di riscossione possono riattivare il computo della prescrizione, penalizzando il contribuente inattivo.
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