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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/61

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/61 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, che le sovvenzioni cinesi nel settore degli pneumatici per autobus e autocarri persistono e che, in caso di cessazione delle misure, è probabile la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. La Commissione mantiene quindi un dazio compensativo definitivo sulle importazioni dal Paese interessato, con importi differenziati per singoli esportatori e aliquota residuale per tutte le altre società. Il provvedimento si fonda anche su un’analisi dell’interesse dell’Unione, ritenuto favorevole al mantenimento delle misure.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’UE di determinati pneumatici nuovi o ricostruiti per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, attualmente classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10), originari della Repubblica popolare cinese. Le misure riguardano tutti gli operatori importatori di tali prodotti, con aliquote individuali per i produttori esportatori espressamente elencati nel regolamento e negli allegati; per tutte le altre società si applica l’aliquota residuale. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica. Le disposizioni sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati pneumatici per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/61 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza avviato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione conferma la persistenza di sovvenzioni cinesi nel settore degli pneumatici per autobus e autocarri con indice di carico superiore a 121 e ritiene probabile la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione in caso di cessazione delle misure. Per tale motivo mantiene un dazio compensativo definitivo sulle importazioni originarie della RPC, con aliquote differenziate per singoli esportatori e un’aliquota residuale per le altre società.

Contesto procedurale e antecedenti

La misura si colloca in una sequenza di interventi difensivi iniziata nel 2018 con dazi antidumping provvisori e poi definitivi e con il primo dazio compensativo definitivo. Dopo l’annullamento parziale da parte del Tribunale dell’Unione europea nella sentenza nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19, la Commissione ha reistituito le misure nel 2023 e ha quindi svolto il presente riesame di scadenza, chiuso con il regolamento in esame. Nel frattempo, nel settembre 2024, erano stati chiusi due riesami intermedi parziali delle misure antidumping e compensative.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da determinati pneumatici nuovi o ricostruiti di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012 12 00 10). Il regolamento precisa che i codici tariffari hanno solo valore informativo. Le misure si applicano alle importazioni nell’Unione di tali prodotti originari della Repubblica popolare cinese; per i produttori esportatori specificamente individuati si applicano dazi individuali, mentre per tutti gli altri operatori vale l’aliquota residuale.

Metodo di inchiesta, campionamento e dati disponibili

La Commissione ha svolto l’inchiesta con campionamento dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi. Sono stati selezionati sei produttori dell’Unione e due gruppi di produttori esportatori cinesi rappresentativi del volume esportato; un produttore dell’Unione non ha completato adeguatamente il questionario, ma ciò non ha inciso in modo significativo sulla rappresentatività del campione. Il governo della RPC non ha collaborato; la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, attingendo anche a precedenti inchieste antisovvenzioni e a documenti di programmazione economica cinesi.

Sovvenzioni, specificità e forme di vantaggio accertate

La Commissione ha confermato la persistenza di varie forme di sostegno: prestiti agevolati, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, assicurazione dei crediti all’esportazione tramite Sinosure, concessione di terreni a prezzo agevolato, esenzioni e riduzioni fiscali dirette e indirette, nonché sussidi ambientali, energetici e per ricerca e sviluppo. Il tratto comune è la specificità settoriale, fondata sull’inquadramento dell’industria degli pneumatici tra i settori “incentivati” dalla pianificazione economica cinese, in particolare nel 14° piano quinquennale e in "Made in China 2025". Per le varie misure la Commissione ha applicato benchmark esterni o ricostruiti: tassi di riferimento PBoC aumentati con un premio di rischio, commissioni di mercato per linee di credito, premi assicurativi di riferimento esteri, prezzi fondiari di Taiwan e altri parametri comparabili.

Principali risultati numerici sulle sovvenzioni

Nel periodo dell’inchiesta di riesame sono stati accertati, tra gli altri, i seguenti margini/aliquote: prestiti agevolati 3,48 % per Giti Group e 0,08 % per Hankook Group; linee di credito 2,72 % per Giti e 0,06 % per Hankook; cambiali di accettazione bancaria 2,09 % per Giti; assicurazione crediti all’esportazione 0,02 % per Hankook; energia elettrica a prezzo inferiore 0,20 % per Giti e 0,03 % per Hankook; diritti d’uso di terreni 2,44 % per Giti e 0,96 % per Hankook; regimi fiscali diretti 0,14 % per Giti e 0,43 % per Hankook; regimi su imposte indirette 0,59 % per Giti e 0,01 % per Hankook; sussidi ambientali e di R&S 0,59 % per Giti e 0,16 % per Hankook. La Commissione indica un livello medio nazionale delle sovvenzioni, espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera UE, compreso tra il 4 % e l’8 %.

Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da oltre 400 produttori, ha mostrato una dinamica complessivamente negativa: la quota di mercato è scesa dal 69 % al 61 % tra il 2020 e il periodo d’inchiesta, mentre le vendite sono tornate nel 2023 circa ai livelli del 2020 ma dopo un calo significativo dal 2022. La produzione, pur reagendo alla crescita iniziale del mercato post-COVID, si è indebolita nel 2022 e nel periodo di riesame. Anche la redditività si è fortemente ridotta, il flusso di cassa è diventato negativo e l’utile sul capitale investito è sceso a valori ampiamente negativi, con particolare difficoltà per il segmento di livello 3 e per le PMI attive nella ricostruzione.

Nesso causale e rischio di reiterazione del pregiudizio

La Commissione riconosce che il quadro di danno è influenzato anche da fattori esterni, tra cui l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, nonché le importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi, ma conclude che le importazioni sovvenzionate cinesi hanno comunque contribuito al pregiudizio notevole. Per il futuro, la Commissione ritiene probabile che l’abrogazione delle misure determini un nuovo afflusso di importazioni sovvenzionate a prezzi pregiudizievoli, in ragione dell’elevata capacità inutilizzata in Cina, dell’attrattività del mercato UE e del livello dei prezzi cinesi inferiore ai prezzi e ai costi dell’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione e mantenimento delle misure

Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’Unione. L’industria dell’Unione è già sotto pressione, gli importatori e gli utilizzatori non hanno collaborato e non sono emersi elementi nuovi contrari alla proroga. La Commissione richiama inoltre il valore delle misure per la sostenibilità, la riduzione dei rifiuti, la ricostruzione dei pneumatici e il sostegno alle PMI del settore.

Dispositivo: dazio, fattura e aspetti applicativi

L’articolo 1 istituisce i dazi compensativi definitivi: 57,28 EUR/unità per Xingyuan Tire Group Ltd, Co. e Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd; 11,07 EUR/unità per le società Giti elencate; 3,75 EUR/unità per Chongqing Hankook Tire Co., Ltd e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd; 39,77 EUR/unità per Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd, Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd; 27,69 EUR/unità per talune società cooperanti indicate negli allegati; e 57,28 EUR/unità per le società non espressamente menzionate. Per applicare le aliquote individuali è necessaria una fattura commerciale valida con una dichiarazione standardizzata sulla fabbricazione del prodotto in Cina; in mancanza, si applica la tariffa residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e continuità delle misure

La Commissione ha aperto il riesame in previsione della scadenza il 10 novembre 2023 su domanda dell’industria dell’Unione presentata l’11 agosto 2023. L’inchiesta ha riguardato il periodo 1 luglio 2022-30 giugno 2023, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio ha coperto il periodo dal 1 gennaio 2020 fino alla fine del periodo di inchiesta. Sulla base delle risultanze, la Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni persistano e che, in assenza di misure, vi sia rischio di reiterazione del pregiudizio.

Prodotto interessato

Il prodotto è costituito da determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (TARIC 4012 12 00 10). Il regolamento precisa che i codici tariffari hanno valore meramente informativo e possono cambiare con l’evoluzione della classificazione doganale.

Valutazione delle sovvenzioni

La Commissione ha esaminato molteplici pratiche di sovvenzione: prestiti agevolati, linee di credito, cambiali di accettazione bancaria, assicurazione dei crediti all’esportazione, fornitura di fattori produttivi a condizioni favorevoli, esenzioni e riduzioni fiscali dirette e indirette, diritti d’uso di terreni a prezzo inferiore e sussidi vari. Ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili per la mancata collaborazione del governo della RPC e degli operatori cinesi, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base.

Specificità delle sovvenzioni

Le misure sono state considerate specifiche in quanto rivolte a settori “incentivati” dalla politica industriale cinese, in particolare l’industria degli pneumatici e la relativa catena di approvvigionamento. La Commissione richiama la decisione n. 40 del Consiglio di Stato, il 14° piano quinquennale, Made in China 2025 e altri documenti di programmazione economica come base della selettività dei benefici.

Principali forme di vantaggio accertate

La Commissione ha confermato la persistenza di prestiti agevolati e linee di credito gratuite, l’uso di cambiali di accettazione bancaria come finanziamento a costo nullo o inferiore al mercato, l’assicurazione dei crediti all’esportazione tramite Sinosure, l’energia elettrica fornita a condizioni agevolate, diritti d’uso di terreni a condizioni favorevoli, sgravi fiscali e sussidi legati a innovazione, ambiente e risparmio energetico. Per alcune fattispecie sono stati impiegati benchmark esterni, tra cui tassi PBoC maggiorati, commissioni di mercato estere, e valori fondiari di Taiwan.

Pregiudizio e nesso causale

L’industria dell’Unione è stata ritenuta in situazione vulnerabile, con perdita di quota di mercato, calo della redditività, peggioramento del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, pur in un contesto di aumento generale dei costi e di forte concorrenza da paesi terzi. La Commissione ha concluso che le importazioni sovvenzionate dalla RPC hanno contribuito al pregiudizio notevole e che, in caso di scadenza delle misure, è probabile un nuovo aumento di importazioni a prezzi pregiudizievoli.

Interesse dell’Unione

Il mantenimento delle misure è stato ritenuto conforme all’interesse dell’Unione: tutela l’industria europea, non incide in modo significativo su importatori e utilizzatori in assenza di collaborazione di questi ultimi, e supporta anche obiettivi di sostenibilità e di sostegno alle PMI nel comparto della ricostruzione dei pneumatici.

Aliquote del dazio compensativo

Sono previste aliquote specifiche per singole società/gruppi: 57,28 EUR/unità per Xingyuan Tire Group Ltd, Co. e Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd; 11,07 EUR/unità per GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Tire (Fujian) Company Ltd., GITI Tire (Hualin) Company Ltd. e GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd.; 3,75 EUR/unità per Chongqing Hankook Tire Co., Ltd e Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd; 39,77 EUR/unità per Aeolus Tyre Co., Ltd, Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd, Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd e Pirelli Tyre Co., Ltd. Altre società indicate negli allegati I, II e III hanno aliquote specifiche di 27,69 EUR/unità o, per le società non elencate, 57,28 EUR/unità.

Fattura commerciale e condizioni di applicazione

L’applicazione delle aliquote individuali richiede la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata firmata da un responsabile della società emittente, con indicazione del fabbricante, del prodotto, dell’indirizzo e del codice TARIC. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Deterioramento delle merci e rettifica del dazio

Se le merci si deteriorano prima dell’immissione in libera pratica e il prezzo effettivamente pagato o pagabile viene ridotto proporzionalmente ai fini del valore in dogana, anche il dazio compensativo è ridotto in proporzione alla diminuzione del prezzo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialesovvenzionidazi doganaliconcorrenza

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