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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/60

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/60 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo, dispone la riscossione in via definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese e riscuote il dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping sull’eritritolo originario della RPC e istituisce dazi definitivi, confermando l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. Stabilisce aliquote differenziate per i produttori esportatori cooperanti e per tutte le altre società, e impone condizioni documentali per l’applicazione delle aliquote individuali. Dispone inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori e la riscossione retroattiva sui volumi importati e registrati, ritenendo soddisfatti i requisiti dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e applicazione retroattiva alle importazioni registrate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di eritritolo in forma pura o contenuto in miscele contenenti in peso meno del 10 % di altri prodotti, classificato nei codici NC ex 2905 49 00, ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98 e nei corrispondenti codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15, originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, esportatori/produttori esportatori cinesi e autorità doganali degli Stati membri; prevede aliquote individuali per operatori specificamente nominati e una aliquota residuale per tutte le altre importazioni. Sono disciplinate anche le importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/60 della Commissione

Il regolamento chiude l’inchiesta antidumping avviata nel novembre 2023 sulle importazioni di eritritolo originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude per l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e di un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno subito, con conseguente istituzione di dazi antidumping definitivi.

Contesto procedurale

L’inchiesta è stata aperta il 21 novembre 2023 su denuncia dell’industria dell’Unione presentata da Jungbunzlauer SA. Successivamente la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 e ha istituito misure provvisorie con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959. Nel corso del procedimento sono state esaminate numerose osservazioni di esportatori, importatori e utilizzatori, con audizioni dedicate e correzioni di errori materiali emersi nella fase provvisoria e nella divulgazione finale.

Ambito del prodotto

Il dazio riguarda l’eritritolo sia in forma pura sia inserito in miscele contenenti meno del 10 % in peso di altri prodotti. Il prodotto è identificato, ai fini doganali, dai codici NC ex 2905 49 00, ex 2106 90 92 ed ex 2106 90 98, con i corrispondenti codici TARIC 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 e 2106 90 98 15. La Commissione ha respinto le richieste di escludere talune miscele, prodotti pronti al consumo ed eritritolo biologico, ritenendo che le differenze richiamate dalle parti non giustificassero esclusioni dall’ambito delle misure.

Determinazione del dumping

Ai fini del valore normale, la Commissione ha confermato l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo esistenti distorsioni significative nella RPC e utilizzando la Colombia come paese rappresentativo. Sono stati aggiornati alcuni valori di riferimento per materie prime e fattori produttivi, tra cui il granturco/mais, l’amido di granturco e il costo del lavoro, oltre a correggere errori materiali relativi al doppio conteggio di contributi previdenziali e ai materiali di consumo. I margini di dumping definitivi risultano molto elevati, con valori che vanno dal 34,4 % al 233,3 % a seconda dell’operatore.

Pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Respinge le difese basate sull’aumento dei costi di energia e materie prime, osservando che tali fattori non spezzano il nesso causale con le importazioni cinesi a prezzi di dumping, che hanno aumentato la loro quota di mercato fino a oltre il 60 %. Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che i danni per gli utilizzatori e i consumatori non siano tali da superare la necessità di ripristinare condizioni di concorrenza leale.

Misure definitive e applicazione pratica

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi in misura differenziata: 34,4 % per Baolingbao Biology Co., Ltd., 78,4 % per Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., 156,7 % per Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., 152,9 % per le altre società cooperanti elencate nell’allegato e 233,3 % per tutte le altre importazioni dalla RPC. Per beneficiare delle aliquote individuali, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida con una dichiarazione specifica sull’origine produttiva del bene. Gli importi versati in via provvisoria sono riscossi definitivamente e il dazio si applica retroattivamente alle importazioni registrate, nei limiti e alle condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Effetti temporali e ulteriori sviluppi

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. È inoltre prevista la possibilità di integrare il sistema con nuovi produttori esportatori della RPC, se dimostrano le condizioni previste dall’articolo 4 del regolamento, inclusa l’assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta e l’assenza di collegamenti con operatori già soggetti alle misure.

Disposizioni principali

Apertura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 21 novembre 2023 su denuncia di Jungbunzlauer SA ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha poi disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608 e ha adottato misure provvisorie con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959. Nel corso della fase definitiva sono state esaminate le osservazioni delle parti, svolte audizioni e corretti alcuni errori materiali di calcolo.

Prodotto oggetto dell’inchiesta e ambito merceologico

Il prodotto oggetto del dazio è l’eritritolo, sia puro sia in miscele con meno del 10 % in peso di altri prodotti. La Commissione conferma l’inclusione sia dei prodotti puri sia delle miscele, respingendo le richieste di esclusione per miscele funzionali, prodotti pronti al consumo o eritritolo biologico.

Dumping e calcolo del valore normale

La Commissione conferma l’uso del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo sussistenti significative distorsioni in Cina e utilizzando la Colombia come paese rappresentativo. Sono aggiornati alcuni valori di riferimento e corretti errori materiali, tra cui il doppio conteggio di parte del costo del lavoro e un errore nei materiali di consumo. Sono confermati i margini di dumping definitivi: Baolingbao Biology Co., Ltd. 34,4 %, Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. 78,4 %, Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. 185,5 %, altre società che hanno collaborato 160,8 %, tutte le altre importazioni 233,3 %.

Pregiudizio e nesso di causalità

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e che tale pregiudizio è causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Sono respinte le tesi alternative basate sull’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, nonché le contestazioni sulla rappresentatività dei dati dell’unico produttore dell’Unione e sulle importazioni dalla RPC.

Livello delle misure e dazio definitivo

In applicazione del principio del dazio inferiore, il dazio definitivo è fissato al minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Le aliquote definitive sono: Baolingbao Biology Co., Ltd. 34,4 %; Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. 78,4 %; Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. 156,7 %; altre società che hanno collaborato 152,9 %; tutte le altre importazioni dalla RPC 233,3 %. Sono attribuiti codici addizionali TARIC alle società nominate (89 BG, 89 BH, 89 BI e, per altre società cooperanti, voci in allegato).

Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali richiede la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile identificato, attestante la fabbricazione dell’eritritolo da parte della società indicata. In difetto, si applica il dazio residuale per tutte le altre società.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1959 sono riscossi in via definitiva.

Riscossione retroattiva delle importazioni registrate

Il regolamento dispone la riscossione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1608. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base: registrazione delle importazioni, possibilità per gli importatori di presentare osservazioni, conoscenza o conoscibilità delle pratiche di dumping fin dall’apertura dell’inchiesta e ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni successivo all’apertura, tale da compromettere l’effetto riparatore del dazio definitivo. Il dazio retroattivo è limitato al livello dei dazi provvisori, se inferiore al dazio definitivo.

Nuovi produttori esportatori

È prevista la possibilità di modificare il regolamento per inserire nuovi produttori esportatori della RPC, a condizione che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1o ottobre 2022-30 settembre 2023), di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportazione significativa nell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalidifesa commerciale

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