Regolamento (UE) 2025/78
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/78 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, in via provvisoria, dazi antidumping sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato dalla Cina, a seguito di un’inchiesta avviata su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione ha ravvisato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e un nesso causale tra le importazioni cinesi e il danno subito, applicando il metodo del valore normale costruito in ragione di distorsioni significative nel mercato cinese. Le misure variano per gruppo di produttori esportatori e sono accompagnate da regole di fatturazione, garanzia e monitoraggio antielusione.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00, originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi i pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente elencate e subordinate alla presentazione di una valida fattura commerciale con la dichiarazione prevista; in mancanza, si applica l’aliquota residuale. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per sei mesi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/78: dazio antidumping provvisorio sui pavimenti di legno multistrato originari della RPC
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento di base antidumping n. 2016/1036 e si colloca nel contesto di un’inchiesta avviata il 16 maggio 2024 su denuncia della European Parquet Federation. La Commissione conclude provvisoriamente che le importazioni dalla Repubblica popolare cinese di pavimenti di legno multistrato (MWF) sono oggetto di dumping e hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, giustificando l’istituzione di misure provvisorie per evitare ulteriore danno.
Ambito del prodotto e soggetti interessati
Il prodotto interessato è costituito da pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, classificati al codice NC 4418 75 00. Restano esclusi i pannelli di bambù, i pannelli con almeno lo strato superiore di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico. Le misure colpiscono le importazioni originarie della RPC; per i gruppi di produttori esportatori specificamente individuati sono previste aliquote individuali, mentre per tutti gli altri esportatori cinesi si applica un’aliquota residuale più elevata.
Procedura, collaborazione e campionamento
La Commissione ha aperto l’inchiesta il 16 maggio 2024 sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base, a seguito di una denuncia presentata il 4 aprile 2024. È stato disposto anche il monitoraggio/registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 del 24 ottobre 2024. Nel corso del procedimento la Commissione ha utilizzato il campionamento per produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori cinesi; per questi ultimi sono stati selezionati tre gruppi rilevanti (Jinfa, Forest e Fusong), con visite di verifica presso le sedi indicate nel regolamento.
Determinazione del dumping e metodo del valore normale
La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che in Cina esistano distorsioni significative tali da impedire l’uso dei prezzi e costi interni cinesi. Ha pertanto costruito il valore normale sulla base di costi e valori di riferimento esenti da distorsioni, utilizzando come paese rappresentativo la Turchia. La scelta è stata giustificata dal livello di sviluppo economico comparabile, dalla produzione del prodotto o di prodotti analoghi e dalla disponibilità di dati finanziari e di mercato; Malaysia e Indonesia sono state esaminate ma ritenute meno adeguate, soprattutto per carenze informative e minore rappresentatività del settore.
Margini di dumping provvisori
Per i gruppi campionati la Commissione ha calcolato margini di dumping provvisori pari a: 55,5 % per Forest, 60,4 % per Fusong e 42,7 % per Jinfa. Per le altre società che hanno collaborato il margine è pari al 50,7 %, mentre per tutte le altre importazioni originarie della RPC è fissato al 60,4 %. Tali valori sono espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione, composta da circa 200 produttori, abbia subito un pregiudizio notevole. Nel periodo in esame si osservano cali di produzione, capacità e utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, occupazione e produttività; la redditività è scesa dal 7,2 % nel 2020 al –3,9 % nel 2023, con flussi di cassa negativi e peggioramento dell’utile sul capitale investito. Il pregiudizio è stato attribuito in particolare alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi a basso prezzo.
Nesso causale e altri fattori esaminati
La Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping hanno causato il pregiudizio notevole. Ha esaminato anche altri fattori invocati dalle parti interessate, tra cui il calo del consumo, le importazioni da paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, gli aumenti dei costi e l’uso vincolato, ma li ha ritenuti non idonei a spezzare il nesso causale. Il calo del consumo e l’aumento dei costi sono stati considerati fattori aggravanti, non cause autonome sufficienti a spiegare il danno osservato.
Livello delle misure e interesse dell’Unione
La Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore confrontando margine di dumping e margine di pregiudizio. Ha determinato un profitto di riferimento del 7,3 % per l’industria dell’Unione e ha concluso che i dazi provvisori dovessero essere fissati al livello più basso tra i due margini rilevanti. In sede di interesse dell’Unione ha ritenuto che le misure siano favorevoli all’industria dell’Unione e non sproporzionatamente pregiudizievoli per importatori, utilizzatori, dettaglianti, industria del legname e consumatori.
Misure antielusione, monitoraggio e fase successiva
Per ridurre i rischi di elusione, il regolamento prevede l’obbligo di fattura commerciale valida per beneficiare delle aliquote individuali e richiama la possibilità di futuri procedimenti antielusione in caso di aumento anomalo delle esportazioni. La Commissione dispone inoltre il monitoraggio di importazioni dichiarate con un diverso codice doganale e di importazioni del prodotto provenienti da altri paesi terzi. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore e chiedere audizioni entro cinque giorni; le risultanze restano provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato, codice NC 4418 75 00, originari della RPC. Le aliquote provvisorie sono: Gruppo Forest 45,9 %; Gruppo Fusong 42,3 %; Gruppo Jinfa 42,7 %; altre società che hanno collaborato 46,7 %; tutte le altre importazioni originarie della Cina 49,2 %.
Condizioni per l’applicazione delle aliquote individuali
Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale fattura, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre importazioni originarie della Cina.
Garanzia e disciplina doganale
L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Parti escluse dal prodotto interessato
Sono esclusi dal campo del prodotto i pannelli di bambù, i pannelli con almeno lo strato superiore di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico.
Termini per osservazioni e audizioni
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro cinque giorni di calendario dall’entrata in vigore.
Sospensione della registrazione e conservazione dei dati
Le autorità doganali sono invitate a interrompere la registrazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733. I dati raccolti per merci immesse a consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore restano conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.
Durata e decorrenza delle misure
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 ha durata di sei mesi.
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