Ordinanza n. 1727/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. n. -OMISSIS-, trasmessa in pari data, con cui la Prefettura - U.T.G. di Caserta ha informato l’odierna ricorrente della sussistenza delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4 e 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011; b) della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata in pari data, recante comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla comunicazione della sussistenza di controindicazioni antimafia di cui al provvedimento sub a); c) del verbale redatto all’esito della riunione del Gruppo Interforze del -OMISSIS-, di contenuto sconosciuto, con cui sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’emanazione del provvedimento interdittivo antimafia di cui al precedente punto sub a); d) del verbale redatto all’esito della riunione del Gruppo Interforze del -OMISSIS-, di contenuto sconosciuto e mai comunicato, con cui è stata confermata la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento interdittivo antimafia di cui al precedente punto sub a); e) della nota della Prefettura - U.T.G. di Caserta prot. n. -OMISSIS-, comunicata in pari data, recante la trasmissione del provvedimento interdittivo di cui al punto sub a); f) della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata in pari data, con cui il Comune di Casal di Principe ha revocato l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente per l’esercizio dell’attività di casa funeraria e sala del commiato (rif. pratica n. -OMISSIS-) e ordinato la cessazione di ogni attività esercitata entro 3 giorni dalla notifica del provvedimento; g) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla -OMISSIS- il 3/6/2026: 1) della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comune di San Cipriano d’Aversa ha revocato con efficacia immediata l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività funebre, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-, ordinando la cessazione di ogni attività; 2) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia della Prefettura di Caserta e conseguenti revoche delle autorizzazioni comunali per l'esercizio di attività funeraria
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota prefettizia con cui era stata informata della sussistenza delle situazioni previste dagli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011, nonché gli atti del Gruppo Interforze, la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti conseguenti. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, la revoca immediata dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività funebre adottata dal Comune di San Cipriano D'Aversa. Le censure miravano, in sostanza, a contestare la legittimità della valutazione prefettizia di permeabilità mafiosa e degli atti comunali conseguenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le censure non presentassero, prima facie, sufficienti elementi di fondatezza. Il giudizio inferenziale della Prefettura è stato ritenuto sorretto da un quadro indiziario composto da plurimi elementi di permeabilità mafiosa, tra cui il legame familiare dell'amministratore con un soggetto gravemente controindicato e le cointeressenze economiche della società ricorrente, anche mediante avvicendamenti di personale, con due società recentemente colpite da interdittiva antimafia e riconducibili al medesimo contesto; è stato inoltre valorizzato il possesso, da parte dell'amministratore della ricorrente, del 25% del capitale sociale di una delle società coinvolte. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalenti, nel bilanciamento degli interessi, le esigenze di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa e di tutela della pubblica sicurezza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa delle situazioni rilevanti ai fini antimafia considerate dalla Prefettura.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale fondamento della valutazione prefettizia relativa alle controindicazioni antimafia.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- In sede cautelare, la valutazione prefettizia di permeabilità mafiosa supera il vaglio del fumus quando risulta fondata su un quadro indiziario plurimo e coerente, comprendente legami familiari qualificati e cointeressenze economiche o organizzative con società già destinatarie di interdittiva antimafia.
- La partecipazione societaria dell'amministratore in imprese colpite da interdittiva antimafia, unitamente ad avvicendamenti di personale e ad altri collegamenti economici, può concorrere alla formazione del giudizio inferenziale prefettizio sulla permeabilità mafiosa.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a un'interdittiva antimafia e ai conseguenti provvedimenti di revoca di autorizzazioni, possono prevalere le esigenze di trasparenza e legalità dell'azione amministrativa e di tutela della pubblica sicurezza rispetto all'interesse dell'impresa alla prosecuzione dell'attività.
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