Sentenza del 30/12/2016 n. 27484 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale relativa all'INVIM dovuta dalla società, quale parte venditrice di un immobile, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato l'impugnazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta. La CTR aveva ritenuto tardiva l'iscrizione a ruolo, applicando il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che, una volta intervenuto il giudicato sull'atto impositivo, il titolo della pretesa non era più l'atto amministrativo, ma la sentenza, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che, quando la pretesa tributaria è stata confermata da una sentenza passata in giudicato, la riscossione non è soggetta ai termini decadenziali propri degli atti amministrativi, ma al termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la controversia secondo tale principio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78
Il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.
La disposizione è stata interpretata nel senso che, quando la sentenza passata in giudicato ha definitivamente accertato l'imposta, la riscossione è soggetta al termine ordinario decennale e non ai termini decadenziali previsti per gli atti amministrativi.
D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130
La CTR aveva ritenuto abrogato l'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986; la Cassazione ha invece valorizzato il principio secondo cui il credito tributario definitivamente accertato con sentenza è comunque azionabile nel termine decennale di prescrizione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, nel testo applicabile
Il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo riguarda i crediti derivanti da atti amministrativi divenuti definitivi, non quelli il cui titolo è costituito da una sentenza passata in giudicato.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Il termine decadenziale per la messa in esecuzione dell'atto amministrativo non si applica quando l'atto impositivo è stato impugnato e la pretesa è stata successivamente confermata con sentenza.
Codice civile, art. 2953
Il diritto accertato con sentenza passata in giudicato si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, decorrente dal giudicato.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76
Il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato riguarda l'ulteriore attività di determinazione dell'imposta eventualmente necessaria, non la riscossione di un importo già determinato dalla sentenza o dall'atto confermato.
D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19
La disciplina dell'imposta di registro è richiamata per l'INVIM, contribuendo all'applicazione dei principi relativi alla riscossione dell'imposta definitivamente accertata.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo viene impugnato e la controversia si conclude con una sentenza passata in giudicato che conferma la pretesa, il titolo della riscossione diventa la sentenza e non più l'atto amministrativo originario.
- In tale situazione, di regola, non si applicano i termini decadenziali previsti per l'iscrizione a ruolo o per la notifica della cartella fondata su un atto amministrativo non impugnato; opera invece il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.
- Il termine decennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, purché la pretesa sia già determinata e non sia necessaria un'ulteriore attività dell'Amministrazione per quantificare l'imposta.
- Se la sentenza accoglie parzialmente il ricorso e quantifica l'importo dovuto, la riscossione può ugualmente seguire il termine decennale; se invece occorre ancora determinare l'imposta, possono rilevare i termini specifici previsti dalla disciplina tributaria.
- La mera tardività dell'iscrizione a ruolo rispetto ai termini decadenziali propri degli atti amministrativi non comporta automaticamente l'estinzione del credito quando questo è stato definitivamente accertato da una sentenza.
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