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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 30.1.2025, n. 135.

Giustizia amministrativa202501421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 30 gennaio 2025, n. 135, relativa all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle la carta elettronica del docente del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. Il Ministero si è costituito senza contestare nel merito la pretesa. Il giudice ha rilevato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, ha inoltre applicato una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    L'inutile decorso del termine dilatorio costituisce, insieme all'inottemperanza dell'amministrazione, il presupposto per l'esecuzione coattiva del giudicato nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta, su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata in 10 euro giornalieri.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue una pronuncia esecutiva e sono decorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo previsti dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione le attività necessarie per dare concreta attuazione al giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione in caso di ulteriore inottemperanza.
  • Su richiesta della parte vittoriosa e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola per ogni giorno di ritardo e individuando il dies a quo e il dies ad quem.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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