Ordinanza n. 7/2026 - Pescara, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta per lo svolgimento del lavoro subordinato P-PE/L/Q/2023/101638 emesso in data 5.9.2024 , Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 27\8\2025 : annullamento decreto Prot nr 50803 del 30.06.2025 con il quale il Sui di Pescara, a seguito di riesame disposto con ordinanza collegiale dal Tar di Pescara, depositato con modalità telematiche nella segreteria sezionale del Tar di Pescara in data 4.7.2025 ha confermato il provvedimento del 5.9.2024, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 13\12\2025 : decreto del Sui di Pescara , Prot nr 82879.2025 del 23.10.2025 di igetto dell’autorizzazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che il ricorrente è entrato in Italia successivamente alla revoca del nulla osta. Tale circostanza è stata considerata ostativa, allo stato degli atti, alla fondatezza della pretesa cautelare. Le spese sono state compensate.
Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, successiva conferma in riesame e diniego dell'autorizzazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto del 5 settembre 2024 di revoca del nulla osta per lo svolgimento di lavoro subordinato. Con motivi aggiunti ha contestato dapprima il decreto del 30 giugno 2025, con cui lo Sportello unico per l'immigrazione di Pescara, a seguito del riesame disposto dal TAR, ha confermato il provvedimento di revoca, e poi il decreto del 23 ottobre 2025 di rigetto dell'autorizzazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'ingresso nel territorio italiano successivo alla revoca del nulla osta al lavoro subordinato esclude, allo stato degli atti, la sussistenza del fumus boni iuris della domanda proposta contro la revoca e contro gli atti successivi confermativi o conseguenti.
- La tutela cautelare può essere negata per carenza del fumus boni iuris senza che il giudice debba procedere a un'autonoma valutazione del periculum in mora, quando la pretesa azionata risulti non plausibilmente fondata sulla base della circostanza decisiva accertata.
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