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Sentenza

Sentenza del 23/06/2017 n. 15686 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale, l'Ufficio ha ritenuto che i cosiddetti "premi impegnativa", fatturati dalla s.p.a. A. M. con applicazione dell'IVA, non costituissero il corrispettivo di una prestazione di intermediazione o di altra attività economicamente rilevante, bensì mere attribuzioni gratuite di denaro, non soggette a IVA. L'Agenzia ha quindi rettificato la dichiarazione IVA 2005 della s.r.l. CO, negando la detrazione dell'imposta indicata nelle fatture. La contribuente ha sostenuto che i premi costituivano il compenso per attività svolte in suo favore e ha contestato la motivazione della sentenza regionale, la valutazione delle prove e la negazione della detrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure relative alla motivazione, poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione effettiva e le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre dichiarato infondato il motivo relativo alla qualificazione dei premi, perché basato su una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito. La Corte ha confermato che, in assenza di un'effettiva operazione imponibile, non è possibile detrarre l'IVA indicata in fattura, anche se l'imposta è stata materialmente versata. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 3

    Le operazioni sono soggette a IVA quando consistono in cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di un'attività economica e caratterizzate da un effettivo rapporto sinallagmatico. In assenza di una prestazione o di una controprestazione identificabile, l'attribuzione di denaro non costituisce operazione imponibile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    In sede di cassazione è possibile denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e l'omesso esame di un fatto decisivo, ma non chiedere una nuova valutazione delle prove o contestare la mera sufficienza della motivazione.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012

    La riforma ha ridotto il controllo della Cassazione sulla motivazione al cosiddetto minimo costituzionale: rilevano solo la motivazione totalmente mancante, apparente o radicalmente contraddittoria, non le semplici carenze argomentative o il cattivo apprezzamento delle prove.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • Principio unionale di neutralità dell'IVA e diritto alla detrazione

    La neutralità dell'IVA non consente di detrarre un'imposta indicata in fattura quando manca un'effettiva operazione imponibile. La detrazione riguarda soltanto l'imposta dovuta e assolta nell'ambito di attività soggette, in linea di principio, all'IVA; il mero pagamento dell'imposta non rende detraibile un importo non dovuto.

Massime di principio

  • Per applicare l'IVA a un pagamento non è sufficiente l'emissione di una fattura: occorre dimostrare l'esistenza di una reale cessione di beni o prestazione di servizi e di un rapporto diretto tra pagamento e controprestazione.
  • Premi, bonus o contributi ricevuti nell'ambito di rapporti commerciali possono essere soggetti a IVA solo se rappresentano il corrispettivo, anche indiretto, di obblighi di fare, non fare o permettere chiaramente individuabili e documentati.
  • Chi detrae l'IVA deve poter provare con contratto, documentazione contabile e riscontri oggettivi l'effettiva attività svolta dal fornitore; la sola fattura non dimostra l'esistenza dell'operazione.
  • Il versamento dell'IVA da parte dell'emittente non legittima automaticamente il destinatario a detrarla: se l'operazione non è imponibile, l'imposta è giuridicamente non detraibile.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale radicale.

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