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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25642/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Matera che aveva rigettato le domande di ammissione al passivo di crediti ipotecari relativi a beni confiscati (principalmente del Consorzio "La Felandina", Camilla s.r.l., Biofiber s.r.l. e della società Le Marche Fashion Club s.r.l.). I ricorrenti deducevano: carenza di motivazione del provvedimento (si sostiene che il Tribunale non avesse esaminato compiutamente la posizione del terzo creditore), omissione di verifica del nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del soggetto confiscato, mancata valutazione appropriata della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore (ed eventuale inosservanza degli obblighi di diligenza/antiriciclaggio), nonché omessa pronuncia circa l'ordine di cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni confiscati quando dovuta per consequenzialità logico-giuridica.

La decisione

Decisione mista della Corte di Cassazione: 1) Il primo ricorso di Juliet S.p.A. (in interesse di Siena NPL 2018 S.r.l.) relativo al credito ipotecario nei confronti di Le Marche Fashion Club S.r.l. è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato la parte dell'ordinanza e ha rinviato al Tribunale di Matera per nuovo giudizio su quel punto; 2) Il secondo ricorso di Juliet S.p.A. (sullo stesso tema riferito al Consorzio La Felandina) è stato dichiarato inammissibile; 3) Il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze è in parte fondato: la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza nella parte relativa all'omessa pronuncia del Tribunale sull'ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare le ipoteche iscritte a garanzia dei crediti reclamati da Siena NPL 2018 S.r.l. su beni confiscati (Consorzio La Felandina, Camilla s.r.l., Biofiber s.r.l.) e ha ordinato tale cancellazione; per il resto i ricorsi del Ministero e del Demanio sono stati rigettati; 4) Per la parte inammissibile del ricorso di Juliet (secondo ricorso) la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e): la Corte richiede specificità nella indicazione dei vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e può dichiarare inammissibile il ricorso indistinto.

  • art. 52 D.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce che, quando il credito è ritenuto strumentale all'attività illecita, incombe sul creditore l'onere di provare di aver ignorato tale nesso in buona fede; indica i criteri di valutazione della buona fede (condizioni delle parti, rapporti, tipo di attività, obblighi di diligenza, dimensioni dell'ente).

  • Legge n. 356/1986 (c.d. Rognoni-La Torre)

    Richiamata come contesto normativo che ha rafforzato gli oneri di diligenza degli istituti di credito anche in materia di prevenzione del reimpiego/riciclaggio, influendo sulla valutazione della diligenza e della buona fede degli operatori bancari.

Massime di principio

  • Se un credito è ritenuto "strumentale" all'attività illecita (o al reinvestimento del suo profitto), il terzo creditore deve provare di aver ignorato tale nesso in buona fede: l'onere probatorio grava sul creditore e la valutazione è caso per caso.
  • La buona fede del creditore si valuta tenendo conto delle condizioni delle parti, del tipo di attività del creditore, degli obblighi di diligenza in fase precontrattuale e delle dimensioni dell'ente; per gli istituti bancari il livello di diligenza richiesto è elevato e comprende l'osservanza delle prassi bancarie e della normativa antiriciclaggio.
  • La strumentalità del credito può essere sopravvenuta rispetto al reato: non è necessario che il finanziamento sia anteriore alla consumazione del reato perché sia ritenuto agevolativo o strumentale.
  • Il giudice dell'esecuzione, accertata l'assenza di buona fede del terzo che vanta garanzie reali sul bene confiscato, può disporre la cancellazione delle garanzie reali come conseguenza dell'inefficacia del diritto reale per effetto della confisca.
  • In sede di ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico: l'indistinta invocazione di vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità) può renderlo inammissibile; il ricorrente deve enucleare chiaramente quale vizio concretamente si contesta e fornire riferimenti autosufficienti.
  • Nella valutazione degli elementi che devono mettere in allarme il creditore (movimenti "opachi", giroconto, rapporti tra conti, scarsità di patrimonio del beneficiario) il giudice può tener conto anche delle dimensioni e del contesto locale che rendono la situazione conoscibile o meno dall'operatore economico.

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