Sentenza n. 110/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima, 7 marzo 2024, n. 4644, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la sanzione di sospensione quinquennale irrogata dalla Commissione federale di garanzia della Federazione Italiana Rugby
Esito
Favorevole al resistente (federazione e CONI)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo, in primo luogo, che la sanzione irrogata dalla Commissione federale di garanzia non fosse una sanzione disciplinare sportiva riservata all'ordinamento sportivo, ma una misura relativa alla violazione delle regole di autonomia, indipendenza e terzietà degli organi di giustizia sportiva, con conseguente ammissibilità della domanda di annullamento davanti al giudice amministrativo. In secondo luogo, ha contestato la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria per mancato esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, sostenendo che la Commissione federale di garanzia non fosse un organo giurisdizionale sportivo. Nel merito, ha riproposto le censure non esaminate in primo grado: invalidità della sanzione perché adottata nei confronti di un soggetto che non apparteneva più alla Federazione al momento dell'avvio del procedimento; violazione dei principi di legalità e tipicità delle sanzioni, per applicazione analogica di disposizioni relative ai tesserati; ulteriori vizi procedimentali e formali, inclusa la mancata astensione di un componente della Commissione; insussistenza delle condotte contestate, violazione di norme costituzionali e federali, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Il CONI e la Federazione hanno eccepito la tardività dell'appello, sostenendo l'applicabilità del rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. g), c.p.a. e il dimezzamento del termine lungo per proporre appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività e l'ha accolta, senza esaminare le questioni sulla giurisdizione, sulla procedibilità della domanda risarcitoria e sui vizi della sanzione. La controversia rientra nell'art. 119, comma 1, lett. g), c.p.a., poiché riguarda un provvedimento riconducibile a una federazione sportiva. Tale qualificazione processuale opera anche se, nell'ordinamento sportivo, la Commissione federale di garanzia esercita funzioni giurisdizionali e anche se la tutela di annullamento è esclusa per le sanzioni disciplinari sportive, residuando eventualmente la tutela risarcitoria. La natura e la funzione della sanzione attengono al merito e non possono essere utilizzate per sottrarre la controversia al rito speciale prima della corretta instaurazione del giudizio. Non essendo stata notificata la sentenza del TAR, il termine lungo per l'appello era quello di cui all'art. 99, comma 3, c.p.a., pari a sei mesi, dimezzato a tre mesi dall'art. 119 c.p.a. La sentenza, pubblicata il 7 marzo 2024, doveva quindi essere appellata entro il 7 giugno 2024; l'appello, notificato il 4 ottobre 2024, è stato dichiarato irricevibile. L'appellante è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.500 per ciascuna appellata, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 119, comma 1, lett. g), c.p.a.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: […] g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive
Le controversie relative a provvedimenti del CONI o delle federazioni sportive sono soggette al rito abbreviato, con dimezzamento dei termini processuali, incluso il termine per la notificazione dell'appello.
art. 119, commi 2 e 7, c.p.a.
Il rito speciale comporta il dimezzamento dei termini processuali, compreso il termine per la notificazione dell'appello.
art. 99, comma 3, c.p.a.
In assenza di notificazione della sentenza, trova applicazione il termine lungo per proporre appello, che nel caso esaminato, per effetto del dimezzamento ex art. 119 c.p.a., è pari a tre mesi dalla pubblicazione.
art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003
i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive
La disposizione riserva all'ordinamento sportivo le controversie disciplinari sportive e preclude, secondo la ricostruzione richiamata nella sentenza, la diretta tutela di annullamento davanti al giudice amministrativo.
art. 2, comma 2, d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003
Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo
Impone, nelle materie riservate all'ordinamento sportivo, il previo ricorso agli organi di giustizia sportiva.
art. 3, comma 1, d.l. 220/2003, convertito dalla l. 280/2003
Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo
Il previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva costituisce condizione per l'accesso alla giurisdizione amministrativa nelle controversie sportive non riservate alla giustizia sportiva.
art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative ad atti del CONI e delle federazioni sportive comprende anche controversie nelle quali non sia ammessa la tutela demolitoria ma residui quella risarcitoria.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto provvedimenti riconducibili al CONI o a una federazione sportiva rientrano nel rito abbreviato previsto dall'art. 119, comma 1, lett. g), c.p.a., con dimezzamento dei termini processuali anche per la notificazione dell'appello.
- L'applicabilità del rito speciale alle controversie sportive deve essere determinata in via preliminare sulla base dell'oggetto formale della controversia e della riconducibilità dell'atto alla federazione sportiva; la natura, la funzione e gli effetti sostanziali della sanzione costituiscono questioni di merito e non possono essere previamente utilizzati per escludere il rito.
- Quando la sentenza di primo grado non è stata notificata, il termine lungo per proporre appello previsto dall'art. 99, comma 3, c.p.a. deve essere dimezzato nelle controversie soggette all'art. 119 c.p.a.; il termine risultante è di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.
- La qualificazione di un organo federale come organo esercente funzioni giurisdizionali nell'ordinamento sportivo non modifica, nell'ordinamento statale, il regime processuale applicabile alle controversie relative ai suoi atti quando la disciplina normativa consente l'accesso al giudice amministrativo.
- Il riferimento agli atti o provvedimenti del CONI e delle federazioni sportive contenuto negli artt. 119 e 133 c.p.a. non va interpretato in senso meramente letterale, poiché la giurisdizione amministrativa può riguardare anche controversie nelle quali, per effetto della disciplina sulla giustizia sportiva, sia esclusa la tutela di annullamento e residui soltanto il risarcimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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