Sentenza n. 13504/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni regionali di individuazione delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relative agli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali e regionali presupposti e la successiva determinazione regionale del 27 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti applicativi del meccanismo di payback sui dispositivi medici, deducendo l’illegittimità derivata degli atti per asserita incostituzionalità della disciplina legislativa, in particolare in relazione agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 97 Cost. e all’art. 117, comma 1, Cost., in rapporto all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sono stati prospettati, tra l’altro, la violazione della capacità contributiva, dell’eguaglianza, della riserva di legge, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, tutela dell’affidamento e certezza del diritto, nonché l’eccesso di potere e l’erronea quantificazione della spesa per mancato scorporo dei costi del servizio da quelli dei dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione a una successiva determinazione regionale del 27 novembre 2024. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà prevista dall’art. 7 del d.l. 95/2025, versando il 25% della somma risultante dai provvedimenti regionali di ripiano, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare le censure di legittimità e costituzionalità. Il pagamento agevolato ha fatto venir meno l’interesse a coltivare l’impugnazione, poiché la ricorrente ha conseguito un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso: non l’eliminazione degli atti di ripiano, ma la definizione della propria posizione mediante pagamento ridotto. Il Collegio ha precisato che, pur potendosi descrivere sostanzialmente la situazione come cessazione della materia del contendere, sul piano processuale la fattispecie integra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della decisione in rito.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
pagamento del payback in misura ridotta, pari al 25% della somma risultante dai provvedimenti di ripiano
L’adesione al meccanismo di pagamento agevolato determina il venir meno dell’interesse a ottenere l’annullamento degli atti di ripiano, perché la parte consegue una definizione della propria posizione mediante il versamento della quota ridotta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio la questione relativa al sopravvenuto difetto di interesse, previo rilievo in udienza.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina richiamata quale base normativa del meccanismo di payback e degli atti di ripiano, ma non esaminata nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.
Massime di principio
- L’adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata della posizione debitoria, con pagamento ridotto delle somme richieste dall’amministrazione, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio di annullamento degli atti presupposti e applicativi.
- Quando il pagamento agevolato consente di conseguire un risultato diverso dall’eliminazione degli atti impugnati, la vicenda va qualificata processualmente come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, anche se sul piano sostanziale può essere descritta come cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione della parte di non voler coltivare il ricorso, accompagnata dall’adesione a una definizione agevolata della pretesa amministrativa, è idonea a fondare la declaratoria di improcedibilità, senza necessità di esaminare le censure sostanziali dedotte.
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