Ordinanza n. 3194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta, n. 1649 del 19 giugno 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, n. 1649 del 19 giugno 2026, che aveva respinto la domanda cautelare nella procedura di gara CIG B9A4A1D173
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa Econova s.r.l. ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dalla pronuncia emerge che la controversia riguarda il mancato conseguimento, da parte dell’appellante, di un requisito esperienziale nell’ambito di una procedura di gara. L’appellante ha dedotto un danno derivante dalla mancata acquisizione del requisito, chiedendo la riforma dell’ordinanza cautelare e la concessione della tutela cautelare. Il Comune e la centrale unica di committenza non si sono costituiti; si è invece costituita la controinteressata Ecoce s.r.l.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Nella valutazione propria della fase cautelare ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura, poiché il danno allegato è suscettibile di ristoro per equivalente. In particolare, il danno connesso al mancato conseguimento del requisito esperienziale non presenta gravità e irreparabilità, anche considerando gli istituti processuali idonei a garantire la posizione dell’appellante nell’eventualità di un esito favorevole del giudizio di merito. La valutazione è stata inoltre compiuta tenendo conto della fissazione dell’udienza pubblica di merito per l’11 febbraio 2027. L’appellante è stata condannata, ai sensi dell’art. 57 c.p.a., al pagamento in favore della controinteressata di 2.000 euro, oltre IVA e accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 57 c.p.a.
È stato applicato per porre le spese della fase cautelare a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il danno allegato sia integralmente suscettibile di ristoro per equivalente, difettando il requisito della gravità e irreparabilità del pregiudizio.
- Il mancato conseguimento di un requisito esperienziale in una procedura di gara non integra, di per sé, un danno grave e irreparabile quando la posizione dell’operatore possa essere adeguatamente tutelata mediante gli strumenti processuali conseguenti a un eventuale esito favorevole del giudizio di merito.
- Nella valutazione del periculum in mora rileva anche la prossimità dell’udienza pubblica di merito, unitamente alla possibilità di tutela derivante dagli istituti processuali applicabili in caso di accoglimento della domanda principale.
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