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Sentenza

Sentenza n. 654/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento - della Delibera n. 268/23/CONS adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 25 ottobre 2023 e pubblicata sul sito istituzionale l’8 novembre 2023 che ha approvato il “Rendiconto ex articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 – anno 2022” allegato alla stessa; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202400417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 268/23/CONS, recante il rendiconto per l’anno 2022 dei costi e delle entrate relativi alle attività di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore di comunicazioni elettroniche)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il rendiconto annuale adottato da AGCOM ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, deducendo tre ordini di censure. Con il primo motivo ha contestato l’inclusione tra i costi finanziabili mediante i diritti amministrativi di attività non direttamente riconducibili alle funzioni tassativamente indicate dall’art. 16 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, censurando in particolare i pareri resi all’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, il Tavolo “Telco e consumatori”, la gestione del Contact Center e delle richieste informative di cittadini ed enti. Ha dedotto violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 259/2003, del considerando n. 53 e dell’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972, dei principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ed eccesso di potere per sviamento. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e obiettività e il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il rendiconto non consentisse agli operatori di verificare puntualmente la corrispondenza tra costi sostenuti e funzioni esercitate. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione per l’omessa analitica individuazione preliminare delle attività i cui costi avrebbero dovuto essere coperti dai contributi. AGCOM ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sostenendo che l’annullamento della precedente delibera contributiva relativa al 2022 avesse già soddisfatto l’interesse della ricorrente e che il rendiconto avesse natura meramente ricognitiva e non lesiva.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto che il rendiconto annuale costituisca una fase autonoma del sistema di finanziamento dell’AGCOM, distinta dalla deliberazione contributiva previsionale, con funzione di verifica ex post dei costi effettivamente sostenuti, dei contributi riscossi e degli eventuali scostamenti da compensare negli esercizi successivi. Pertanto, anche dopo l’annullamento della delibera contributiva a monte, il rendiconto conserva autonoma rilevanza e attitudine lesiva mediata ma effettiva. Nel merito, il primo motivo è stato accolto parzialmente. Il giudice ha ricordato che possono essere finanziati mediante diritti amministrativi soltanto i costi amministrativi strettamente pertinenti alle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso di radiofrequenze e numeri e degli obblighi specifici previsti dal quadro europeo e nazionale. Le attività di tutela dei consumatori non sono escluse in astratto, ma l’Autorità deve motivare puntualmente, per ciascuna funzione, il nesso di strumentalità con tali categorie. Il TAR ha ritenuto adeguatamente riconducibili alle funzioni finanziabili la definizione delle controversie tra utenti e operatori e le decisioni sulla qualità del servizio imposte alle imprese nell’ambito dell’autorizzazione generale. Ha invece ravvisato un deficit motivazionale quanto ai pareri resi all’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, al Tavolo “Telco e consumatori”, alla gestione e supervisione del Contact Center e alla gestione delle richieste informative di cittadini ed enti. Per tali attività AGCOM non ha indicato né la specifica fonte normativa attributiva del potere né le ragioni della diretta riconducibilità all’art. 16 del Codice europeo. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Il rendiconto è stato ritenuto sufficientemente analitico e trasparente, poiché censisce le attività e gli output negli allegati, li riconduce alle tre macro-categorie europee, distingue unità core e non core, valorizza l’impiego delle risorse mediante la consistenza media annuale e ripartisce proporzionalmente i costi indiretti delle funzioni trasversali. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con annullamento parziale degli atti impugnati. In sede di riedizione, AGCOM dovrà individuare per ogni attività finanziata la funzione dell’art. 16 del Codice europeo cui essa corrisponde e la specifica norma nazionale attributiva della funzione, espungendo dal computo le attività per le quali non dimostri la stretta strumentalità. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 1 e 4, d.lgs. 259/2003

    La rendicontazione annuale è una fase autonoma del meccanismo di finanziamento dell’AGCOM, destinata a verificare ex post la corrispondenza tra costi effettivi e contributi riscossi e a consentire eventuali rettifiche; i costi addebitabili devono essere riconducibili alle attività previste dal quadro europeo e nazionale.

  • art. 16 direttiva (UE) 2018/1972

    I diritti amministrativi possono coprire esclusivamente i costi amministrativi complessivi relativi alla gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso di radiofrequenze e numeri e degli obblighi specifici imposti agli operatori.

  • considerando n. 53 direttiva (UE) 2018/1972

    Rileva quale parametro europeo per la delimitazione delle attività e dei costi finanziabili mediante diritti amministrativi.

  • art. 98-sexiesdecies d.lgs. 259/2003

    Le decisioni in materia di qualità del servizio offerte agli utenti finali possono rientrare nei costi finanziabili quando costituiscono condizioni imposte alle imprese in virtù dell’autorizzazione generale.

  • art. 12, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2002/20/CE

    La disposizione, oggi sostituita dall’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972, consente di porre a carico degli operatori soltanto i costi amministrativi strettamente pertinenti alle attività ivi indicate.

Massime di principio

  • Il rendiconto annuale dei costi e delle entrate di un’autorità nazionale di regolazione costituisce un atto autonomo rispetto alla deliberazione contributiva previsionale e conserva autonoma rilevanza lesiva anche quando quest’ultima sia stata annullata, poiché consente di verificare ex post l’equilibrio del sistema di finanziamento e di determinare eventuali rettifiche negli esercizi successivi.
  • I diritti amministrativi posti a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche possono finanziare esclusivamente i costi amministrativi strettamente pertinenti alle attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso di radiofrequenze e numeri e degli obblighi specifici previsti dal quadro europeo e nazionale.
  • Le attività di tutela dei consumatori non sono astrattamente escluse dal perimetro dei costi finanziabili, ma la loro inclusione richiede che l’autorità di regolazione dimostri, per ciascuna specifica attività, il nesso funzionale diretto con una delle categorie tassative previste dal quadro europeo sulle comunicazioni elettroniche.
  • Per imputare una singola attività ai diritti amministrativi, l’autorità deve indicare la specifica fonte normativa o regolamentare attributiva del potere esercitato e motivare puntualmente le ragioni per cui l’esercizio di tale potere sia direttamente riconducibile alle funzioni finanziabili; il generico richiamo alla tutela del consumatore non è sufficiente.
  • Un rendiconto può soddisfare gli obblighi di trasparenza e motivazione quando individua analiticamente attività e output, li riconduce alle categorie normative di riferimento e applica criteri proporzionali verificabili per l’attribuzione dei costi, comprese le spese delle unità trasversali.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Motivazione del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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