Ordinanza n. 77/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla-osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato tramite “decreto flussi” 2023 n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Livorno – Sportello Unico Immigrazione - in data 14 ottobre 2024, notificato per conoscibilità al ricorrente in data 30 ottobre 2024, con il quale è stato revocato il nulla-osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore meglio specificato in atti su istanza del datore di lavoro ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato tramite decreto flussi 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il datore di lavoro ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Livorno – Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui era stato revocato il nulla-osta all'ingresso rilasciato in favore di un lavoratore straniero destinato a svolgere attività di badante convivente sull'Isola d'Elba. Nella fase cautelare il ricorrente non ha adeguatamente giustificato la scelta del luogo di lavoro rispetto alla propria residenza a Roma. Il TAR ha inoltre rilevato che, sebbene il ricorso fosse stato notificato il 13 dicembre 2024 e depositato il 13 gennaio 2025, l'istanza di fissazione dell'udienza era stata presentata soltanto il 26 gennaio 2026, circostanza incompatibile con l'urgenza cautelare dedotta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che non risultasse giustificata la scelta di collocare il lavoratore come badante convivente sull'Isola d'Elba, a fronte della residenza del datore di lavoro a Roma, richiamando un precedente caso analogo. Quanto al periculum in mora, ha escluso che fosse apprezzabile, considerando il lungo intervallo tra la notificazione e il deposito del ricorso e, soprattutto, la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza oltre un anno dopo il deposito del ricorso. La parte ricorrente è stata condannata, secondo soccombenza, al pagamento di 500 euro oltre accessori di legge per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, in particolare fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
- Nel giudizio relativo alla revoca di un nulla-osta all'ingresso per lavoro subordinato, la mancata giustificazione della coerenza tra il luogo di lavoro indicato per un badante convivente e la residenza del datore di lavoro può escludere il fumus boni iuris della domanda cautelare.
- La protratta inerzia della parte ricorrente nella richiesta di fissazione dell'udienza, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, costituisce elemento idoneo a escludere l'attualità e l'urgenza del periculum in mora.
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