Sentenza n. 12763/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di concessione di visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La definizione in rito è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente e dal comportamento satisfattivo dell'amministrazione, tenuto conto anche del volume delle istanze. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di concessione di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione degli affari esteri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'amministrazione sulla domanda di visto per lavoro subordinato, assumendo il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 e chiedendo la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una memoria dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, in ragione del comportamento satisfattivo dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Il ricorrente aveva richiamato il termine di novanta giorni per la definizione del procedimento relativo alla richiesta di visto per lavoro subordinato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La domanda giudiziale diretta ad accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse del ricorrente, anche in conseguenza del comportamento satisfattivo dell'amministrazione.
- La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse può essere accompagnata dalla compensazione delle spese quando la cessazione dell'interesse è collegata al comportamento satisfattivo dell'amministrazione e alle specifiche circostanze del procedimento.
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