Sentenza del 20/12/2019 n. 34244 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La B.N.L. S.p.A. ha impugnato la sentenza della CTR Campania sostenendo che il termine quinquennale per chiedere il rimborso dell'ICI 2009, versata in acconto, dovesse decorrere dal pagamento del saldo annuale e non dalla data dell'acconto. Secondo la ricorrente, infatti, l'acconto doveva essere calcolato applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno precedente e il diritto al rimborso sarebbe diventato determinabile soltanto al momento del saldo. La ricorrente lamentava quindi la violazione delle norme sull'agevolazione ICI per immobili di particolare interesse storico e delle disposizioni in materia di versamenti, rimborsi e termini di decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretto il decorso del termine per il rimborso dalla data del versamento dell'acconto quando, già al momento del pagamento, la somma non era dovuta o era dovuta in misura inferiore. Nel caso concreto, l'immobile possedeva già nell'anno precedente i requisiti per l'agevolazione, sicché l'acconto era stato calcolato ab origine in misura errata e non dovuta. È stata quindi confermata la decisione di merito, che aveva riconosciuto il rimborso soltanto per il saldo versato a dicembre 2009, ritenendo prescritto il diritto relativo all'acconto di giugno 2009. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 3.500 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 5
Prevede l'agevolazione ICI per gli immobili di particolare interesse storico; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che i requisiti dell'agevolazione fossero già presenti al momento del versamento dell'acconto.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 2
Disciplina il versamento dell'ICI in acconto e a saldo. Il richiamo al criterio di calcolo dell'acconto sulla base dell'anno precedente non impedisce di ritenere immediatamente non dovuto un pagamento effettuato in misura superiore a quella corretta.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 13
Il termine per il rimborso delle somme versate e non dovute decorre dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Il termine di rimborso ha natura speciale rispetto alla prescrizione ordinaria. Decorre dal pagamento quando l'indebito era già evidente in quel momento; decorre invece dall'accertamento definitivo del diritto quando solo successivamente emerge la non debenza.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 164
Stabilisce il termine quinquennale per presentare l'istanza di rimborso dei tributi locali. Il termine decorre dal pagamento se il tributo non era dovuto già ab origine.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il pagamento di un ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile, ove dovuto.
Cass. n. 20003 del 2011 e precedenti richiamati
Confermano il principio secondo cui il termine per chiedere il rimborso decorre dal versamento quando la somma non era dovuta già al momento del pagamento.
Massime di principio
- Quando un tributo è versato in acconto ma risulta già oggettivamente non dovuto, o dovuto in misura inferiore, il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data dell'acconto e non dal saldo finale.
- Il fatto che l'acconto venga calcolato secondo le regole dell'anno precedente non rinvia automaticamente il momento in cui nasce il diritto al rimborso: occorre verificare se, già al momento del pagamento, erano presenti tutti gli elementi per riconoscere l'indebito.
- Se il presupposto dell'agevolazione fiscale era già esistente nell'annualità precedente, il contribuente deve normalmente considerare l'agevolazione anche nel calcolo dell'acconto; il pagamento integrale dell'imposta può essere qualificato come indebito originario.
- Il termine quinquennale decorre invece dalla data dell'accertamento definitivo o della concreta maturazione del diritto quando la non debenza non era riconoscibile al momento del versamento e si è manifestata soltanto successivamente.
- È prudente presentare l'istanza di rimborso entro cinque anni da ciascun versamento contestato, senza attendere il saldo annuale, quando l'indebito appare già determinabile.
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