Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 727/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale recante giudizio negativo di VIA per un impianto eolico da 30 MW e il presupposto parere negativo della Commissione Tecnica Specialistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego di VIA e il parere istruttorio conclusivo, deducendo, in via principale, carenza di autonoma valutazione da parte dell’ARTA, difetto di istruttoria e motivazione e mancata comparazione degli interessi; in via subordinata, violazione del contraddittorio, della trasparenza, dell’imparzialità, della leale collaborazione e del dissenso costruttivo; in via ulteriormente subordinata, vizi sostanziali delle valutazioni tecniche concernenti la tutela dell’avifauna, gli impatti cumulativi, il paesaggio, la localizzazione, la potenza dell’impianto, la documentazione progettuale e la compatibilità con la pianificazione energetica e ambientale. Il procedimento aveva riguardato un impianto composto da sei aerogeneratori, localizzato nei Comuni di Sciacca, Caltabellotta, Calamonaci, Ribera e Villafranca Sicula. Nel corso del giudizio la società ha documentato la disponibilità delle aree, prospettato la riduzione del numero degli aerogeneratori e prodotto ulteriori approfondimenti, inclusa una Valutazione di incidenza di livello II.

La decisione

Il TAR ha respinto il motivo relativo alla pretesa carenza di autonoma valutazione dell’ARTA. Ha ritenuto ammissibile la motivazione per relationem al parere della CTS quando l’autorità decisoria aderisce alle risultanze istruttorie, precisando che una motivazione più analitica è necessaria se l’amministrazione intende discostarsene. Ha inoltre rilevato che la VIA comporta valutazioni tecniche e amministrative discrezionali, sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, e che nel caso concreto il parere aveva considerato anche gli interessi economici, paesaggistici e ambientali. Ha invece accolto i motivi procedimentali. L’amministrazione aveva acquisito osservazioni tardive di associazioni ambientaliste senza consentire alla società un’effettiva controdeduzione; la CTS aveva adottato direttamente il parere conclusivo senza un previo confronto intermedio; l’ARTA non aveva consentito al proponente di interloquire sui rilievi decisivi prima del diniego e non aveva considerato adeguatamente integrazioni volontarie rilevanti. Il TAR ha ravvisato altresì la violazione del soccorso istruttorio, poiché diverse criticità documentali e tabellari avrebbero potuto essere chiarite o integrate, nonché dei principi di leale collaborazione e dissenso costruttivo, non essendo state indicate al proponente le modifiche progettuali idonee a superare le ragioni ostative. L’accoglimento dei motivi procedimentali ha reso superfluo l’esame delle censure sostanziali, secondo la graduazione formulata nel ricorso. Il decreto di VIA negativa è stato annullato. In sede di riedizione del potere, l’autorità dovrà rivalutare la compatibilità ambientale tenendo conto della rimodulazione progettuale, della disponibilità giuridica delle aree e degli approfondimenti prodotti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina l’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Rileva per i termini e le modalità delle osservazioni nell’ambito della consultazione pubblica.

  • art. 27-bis, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell’autorità competente, quest’ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni

    Il giudice ha ritenuto che la disposizione consenta il soccorso istruttorio nel procedimento ambientale, imponendo la verifica della completezza documentale e la possibilità di richiedere integrazioni.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell’esigenza di motivazione più analitica quando l’autorità decisoria si discosta dalle risultanze istruttorie.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Fondamento dei doveri di collaborazione e buona fede dell’amministrazione nei rapporti con il privato.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Fondamento legislativo dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio procedimentale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

  • art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021

    Richiamato in relazione alla qualificazione di parte delle aree come idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

  • art. 152 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nel quadro delle contestazioni relative alla tutela paesaggistica e al parere della Soprintendenza.

  • art. 2 l.r. Sicilia n. 29/2015

    Richiamato nel parere della CTS in relazione alla disponibilità giuridica delle aree di sedime.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA, l’autorità competente può motivare il provvedimento finale per relationem agli atti istruttori, compreso il parere dell’organo tecnico, quando ne recepisce le risultanze; una motivazione autonoma e più analitica è necessaria se intende discostarsene o se gli atti richiamati non consentono di comprendere le ragioni della decisione.
  • La VIA implica valutazioni tecniche e scelte amministrative discrezionali nella comparazione tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica del progetto; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o errore di fatto.
  • Prima dell’adozione di un diniego di VIA fondato su rilievi decisivi emersi nel corso dell’istruttoria, l’amministrazione deve assicurare al proponente un confronto effettivo, trasparente e leale, consentendogli di conoscere i rilievi e di formulare controdeduzioni o integrazioni.
  • Nel procedimento di VIA, il soccorso istruttorio può essere utilizzato per consentire al proponente di integrare o chiarire la documentazione incompleta quando le criticità rilevate siano suscettibili di soluzione mediante elementi documentali o progettuali, nei limiti previsti dalla disciplina di settore.
  • I principi di leale collaborazione, buona fede e dissenso costruttivo impongono alle amministrazioni, quando ravvisino ragioni ostative superabili, di indicare al proponente le modifiche progettuali o le misure di mitigazione idonee a rendere l’intervento compatibile con gli interessi tutelati.
  • Quando il diniego di VIA è annullato per violazioni procedimentali, l’autorità competente deve rieditare il potere rispettando il contraddittorio e valutando anche le rimodulazioni progettuali, la documentazione integrativa e gli approfondimenti sopravvenuti rilevanti ai fini della compatibilità ambientale.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.