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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25677/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento di crediti presso terzi promosso in forza di un precedente provvedimento di assegnazione. L'esecutata ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ottenendo in primo grado l'accoglimento dell'opposizione; in appello, tuttavia, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della creditrice a procedere all'esecuzione, ma solo nei limiti degli interessi legali sulla somma capitale indicata in precetto. Riassunta l'esecuzione, la banca ha proposto una nuova opposizione eccependo in compensazione un proprio maggiore controcredito fondato su una sentenza della Cassazione. Nel giudizio di merito instaurato a seguito della sospensione, il Tribunale ha declinato la propria competenza per valore a favore del Giudice di pace. La ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza deducendo: (i) l'erroneità del criterio di valore adottato, perché il Tribunale aveva considerato solo l'importo precettato senza valorizzare che l'atto introduttivo mirava anche a contestare l'eccezione di compensazione e ad accertare un credito proprio di importo superiore a euro 5.100,00; (ii) la tardività del rilievo d'incompetenza per valore, perché formulato dopo la prima udienza di trattazione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: in presenza di una domanda/istanza volta ad accertare l'intervenuta compensazione o a contrastarla mediante accertamento di un controcredito di importo maggiore, il valore della controversia non si determina soltanto sull'importo precettato, ma va coordinato con l'art. 10, comma 2, c.p.c., poiché tali domande incidono sull'oggetto del processo e sulla competenza per valore. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore e ha affermato la competenza per valore del Tribunale di Roma a conoscere della controversia. Ha inoltre compensato integralmente le spese del regolamento di competenza, valorizzando la novità della questione e la sopravvenienza di un arresto chiarificatore della Cassazione. È stata respinta l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo che il contrasto giurisprudenziale evocato fosse diacronico e non sincronico. Il secondo motivo di ricorso è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplina l'opposizione all'esecuzione, utilizzata nel caso sia dalla banca sia dalla creditrice per contestare o reagire all'azione esecutiva.

  • art. 627 c.p.c.

    consente la riassunzione della procedura esecutiva dopo la definizione della controversia incidentale.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la cassazione dell'ordinanza precedente per difetto di litisconsorzio necessario con i terzi pignorati.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per la riassunzione del giudizio dopo la decisione rescindente della Corte.

  • art. 7 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla competenza per valore.

  • art. 10 c.p.c.

    il criterio di valore per la competenza va coordinato con il cumulo di domande proposte contro il medesimo soggetto; le domande ulteriori o riconvenzionali incidono sul valore della causa.

  • art. 17 c.p.c.

    in materia di esecuzione forzata, il valore si determina con esclusivo riferimento alla somma precettata, senza considerare l'aumento di metà ex art. 546 c.p.c. nel pignoramento presso terzi.

  • art. 35 c.p.c.

    non può essere applicato in modo da escludere dal computo del valore domande che ampliano l'oggetto del processo.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la tardività del rilievo d'incompetenza dopo la prima udienza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese, anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 96 c.p.c.

    l'eventuale pretestuosità di una domanda ulteriore può rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata, non per negare al giudice il potere di esaminarla.

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità dell'atto introduttivo può essere rilevata dal giudice per consentire la sanatoria della domanda.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    la rimessione alle Sezioni Unite presuppone un contrasto sincronico tra sezioni semplici; non basta un contrasto diacronico.

  • art. 546 c.p.c.

    la metà del credito pignorato presso terzi non si somma al valore ai fini della competenza ex art. 17 c.p.c.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione il valore della causa, ai fini della competenza, non si determina sempre e soltanto sull'importo precettato: se nel giudizio si deduce una compensazione o si chiede l'accertamento di un controcredito, tali domande possono ampliare l'oggetto del processo e incidere sul valore complessivo della controversia.
  • Il criterio speciale di valore previsto per l'esecuzione forzata deve essere coordinato con la regola generale sul cumulo di domande proposte contro il medesimo soggetto; le domande ulteriori non possono essere ignorate solo perché formulate in funzione difensiva.
  • La pretestuosità o strumentalità di una domanda ulteriore non esclude il potere del giudice di esaminarla e, se del caso, di rilevarne i vizi per consentire la sanatoria; al più può rilevare ai fini della responsabilità aggravata.
  • Nel pignoramento presso terzi, ai fini della competenza per valore si considera la somma precettata, senza aggiungere automaticamente l'aumento previsto dall'art. 546 c.p.c.
  • La rimessione alle Sezioni Unite richiede un contrasto attuale e sincronico tra orientamenti delle sezioni semplici; l'evoluzione della giurisprudenza nel tempo non integra di per sé il presupposto della rimessione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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