Ordinanza n. 582/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio, emesso in data 18/08/2025, dall’Ambasciata d’Italia a L’Avana, Cuba.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia all'Avana il 18 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della richiedente)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il diniego del visto per motivi di studio richiesto dalla minore. In sede cautelare hanno dedotto, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, il difetto di motivazione del provvedimento, che si limitava ad affermare genericamente l'assenza dei presupposti previsti dalla normativa di settore senza riferirsi alla concreta posizione della richiedente. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la sede diplomatica non aveva dato seguito a una precedente ordinanza istruttoria con cui era stata richiesta una relazione sulla vicenda.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in relazione al difetto di motivazione, poiché il diniego non esplicitava le ragioni concrete della decisione e si limitava a un richiamo generico alla normativa applicabile. Ha altresì ravvisato il periculum in mora nel possibile pregiudizio per il percorso di studi della minore, ritenuto meritevole di considerazione nel bilanciamento degli interessi. Il Ministero dovrà procedere a un rinnovato esame della posizione entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 24 marzo 2026; ogni statuizione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, sussiste il fumus boni iuris del difetto di motivazione quando il diniego amministrativo richiama genericamente l'assenza dei presupposti normativi senza esplicitare le ragioni riferite alla concreta posizione dell'interessato.
- Quando il diniego di un visto per motivi di studio può incidere sul percorso formativo del richiedente, tale pregiudizio deve essere considerato nel bilanciamento cautelare degli interessi coinvolti.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto ai soli fini del riesame, imponendo all'amministrazione una nuova valutazione della posizione entro un termine stabilito dal giudice senza anticipare definitivamente l'esito del procedimento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 40/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 41/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 42/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 43/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 44/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 28 gen 2026Ordinanza n. 45/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →