Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1740/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento quanto al ricorso n. 3018 del 2025 previa concessione di misure cautelari per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della delibera del Consiglio comunale n. 146 del 28.07.2025, con cui il Comune di Livorno ha aggiornato il quadro conoscitivo della variante del suo piano strutturale, nonché approvato il piano operativo comunale conformandolo al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR) vigente, estendendo per la prima volta, come da verbale 12.06.2025 della conferenza paesaggistica, il vincolo paesaggistico di fascia costiera anche alle aree operative portuali e retro-portuali del Porto di Livorno; - di tutti gli atti presupposti e conseguenti, quali, segnatamente: il verbale del 12.06.2025, recante gli esiti della conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT-PPR; la decisione del 28.05.2025, con cui il comitato paritetico per l’attuazione del PIT-PPR ha preso atto della divergenza di posizioni tra i due enti, con conseguente non validazione congiunta dell’elaborato 8B del PIT/PPR; la nota del Sindaco del Comune di Livorno del 12.08.2025; tutti i pareri a vario titolo espressi dagli enti competenti, se e qualora abbiano concorso a ritenere non operante con riferimento alle aree portuali e retro-portuali del Porto di Livorno la deroga di cui all’art. 142, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004, e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15.11.2025 - del verbale del 2.10.2025, di conclusione della conferenza paesaggistica; - della nota trasmessa dal Comune di Livorno prot. n. 109229 del 12.08.2023, recante la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Livorno successivamente; - del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno del 1.10.2025 n. 0016444/P, reso ai fini della conclusione della conferenza di co-pianificazione paesaggistica; - nonché, in parte qua, ove occorra, della già menzionata delibera n. 146 del 28.07.2025 del Consiglio comunale di Livorno divenuta efficace ai sensi dell’art. 19, co. 7, della legge regionale n. 65/2014; quanto al ricorso n. 3125 del 2025 previa concessione di misure cautelari - della delibera del Consiglio comunale n.146 del 28.07.2025, recante “Piano Strutturale – Aggiornamento del quadro conoscitivo. Piano Operativo – approvazione”, con cui il Comune di Livorno ha aggiornato il quadro conoscitivo del piano strutturale ed esteso all’area portuale D30 il vincolo paesaggistico ex lege di fascia costiera e contestualmente approvato il piano operativo conformandolo al PIT-PPR vigente, nonché - degli atti ad essa presupposti e collegati tra cui, segnatamente, i verbali del 12.06.2025 e del 2.10.2025 della Conferenza paesaggistica ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT relativi alla conformazione del piano operativo; - della decisione del comitato paritetico per l’attuazione del PIT-PPR del 28.05.2025, relativa alla mancata esclusione delle aree portuali ai sensi dell’art. 142, co. 2, del codice dei beni culturali; e quanto al ricorso n. 3655 del 2025 - del verbale del 2.10.2025, di conclusione della Conferenza paesaggistica, e del relativo parere positivo sulla verifica di conformazione al Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT-PPR) vigente; - del piano operativo approvato dal Consiglio comunale di Livorno con delibera n. 146 del 28.07.2025, nella parte in cui si è inteso estendere il vincolo paesaggistico di fascia costiera anche alle aree operative portuali e retro-portuali; - della nota prot. 105664/05.08.2025 del Comune di Livorno, con la quale il provvedimento di approvazione è stato trasmesso alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno, al Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e di Livorno ai sensi dell’art. 19, co. 6, della legge regionale n. 65/2014 e dell’art. 6, co. 7, dell’accordo fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana del maggio 2018, per la conclusione della procedura di conformazione ai sensi dell’art. 21 del PIT-PPR e dell’art. 31 della legge regionale n. 65/2014, di cui all’avviso pubblicato sul BURT il 15.10.2025; - della nota del Comune di Livorno prot. n. 109229 del 12.08.2023, recante la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Livorno; - del parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno del 1.10.2025 n. 0016444/P, reso ai fini della conclusione della conferenza di co-pianificazione paesaggistica il 2.10.2025; - in parte qua, della delibera n. 146 del 28.07.2025, con la quale il Consiglio comunale di Livorno ha aggiornato il quadro conoscitivo della variante del suo piano strutturale, nonché approvato il piano operativo conformandolo al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico regionale (PIT-PPR) vigente, estendendo – come da verbale 12.06.2025 della Conferenza paesaggistica e secondo la “tavola aggiornata di quadro conoscitivo del PS vigente QC3O” – il vincolo paesaggistico di fascia costiera anche alle aree operative portuali e retro-portuali; - nonché di tutti gli atti ad essa deliberazione presupposti e conseguenti, quali, segnatamente: - il verbale del 12.06.2025, recante gli esiti (vincolanti per il Comune) della Conferenza paesaggistica tenutasi nelle date 28.11.2024, 9.01.2025, 10.01.2025, 2.04.2025 e conclusivamente 12.06.2025, ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT-PPR, tra la Regione Toscana, il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, relativa alla conformazione del piano operativo definitivamente approvato con la richiamata delibera del Consiglio comunale di Livorno n. 146 del 28.07.2025; - la decisione con la quale in data 28.05.2025 il Comitato paritetico per l’attuazione del PIT-PPR, in virtù dell’Accordo siglato nel maggio 2018 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione Toscana, ha preso atto della divergenza di posizioni tra i due Enti sulle condizioni per la deroga di cui all’art. 142, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004 e non ha pertanto proceduto alla validazione congiunta dell’elaborato 8 B del PIT-PPR; - tutti i pareri a vario titolo espressi dagli enti competenti, se e qualora abbiano concorso a ritenere non operanti con riferimento alle aree portuali e retro portuali del Porto di Livorno la deroga di cui all’art. 142, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 42/2004; - ogni altro atto o provvedimento presupposto o consequenziale

Giustizia amministrativa202503655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare del Comune di Livorno n. 146 del 28 luglio 2025, nonché gli atti della conferenza paesaggistica e gli atti connessi, nella parte in cui il piano operativo e l'aggiornamento del quadro conoscitivo hanno ricompreso le aree portuali e retro-portuali nel vincolo paesaggistico di fascia costiera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (autorità portuale e operatori portuali)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati riuniti tre ricorsi, proposti dall'Autorità di sistema portuale, da una società proprietaria di un'area portuale e da un'associazione rappresentativa insieme ad alcune imprese portuali, contro il Comune di Livorno e le amministrazioni statali competenti in materia paesaggistica. Le ricorrenti contestavano l'estensione alle aree operative portuali e retro-portuali del Porto di Livorno del vincolo paesaggistico di fascia costiera previsto dall'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, operata mediante il piano operativo comunale e l'aggiornamento del quadro conoscitivo del piano strutturale. Il motivo centrale, esaminato prioritariamente perché assorbente, riguardava il difetto assoluto di attribuzione del Comune: secondo i ricorrenti, dopo le modifiche all'art. 5 della legge n. 84/1994, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali spettava in via esclusiva all'Autorità di sistema portuale mediante il piano regolatore portuale, mentre al Comune residuava la competenza sulle sole aree di interazione porto-città, previa acquisizione del parere dell'Autorità. Sono state inoltre dedotte, tra l'altro, la violazione dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 13 della legge n. 10/1977, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei presupposti, la contraddittorietà rispetto a precedenti valutazioni della Soprintendenza, la violazione della leale collaborazione e del legittimo affidamento, nonché l'illegittimità della posizione ministeriale sulla mancata applicabilità della deroga al vincolo paesaggistico. Le domande cautelari dell'Autorità portuale e della società sono state rinunciate. Il Comune ha sostenuto che l'attività pianificatoria era stata condivisa con l'Autorità e che l'intesa del 2023 consentiva una disciplina transitoria delle nuove aree incluse nel perimetro portuale; il Ministero ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti per la deroga paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, rilevando l'identità sostanziale degli atti impugnati e dell'interesse perseguito. Ha esaminato per primo il motivo relativo al difetto assoluto di attribuzione del Comune, ritenendolo fondato e assorbente. In base all'art. 5 della legge n. 84/1994, come modificato dal d.l. n. 121/2021, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è di competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante il piano regolatore portuale; quest'ultimo costituisce l'unico strumento di pianificazione e governo del territorio nel proprio perimetro di competenza. La competenza comunale riguarda invece le aree con funzione di interazione porto-città. Il Comune, approvando il piano operativo e aggiornando il quadro conoscitivo in modo da ricomprendere tutte le aree portuali e retro-portuali del Porto di Livorno e da estendervi il vincolo paesaggistico, ha quindi esercitato una potestà pianificatoria riservata all'Autorità portuale. L'intesa del 2023 non ha sanato il vizio: essa consentiva soltanto una disciplina transitoria e di salvaguardia per le nuove aree incluse nel perimetro portuale dal DPSS, nelle more dell'adeguamento del PRP, e non autorizzava il Comune a ricomprendere nell'ambito del proprio piano operativo tutte le aree portuali e retro-portuali né a introdurvi stabilmente l'estensione del vincolo. Il TAR ha pertanto dichiarato la nullità, per difetto assoluto di attribuzione, degli atti impugnati limitatamente alla parte relativa alle aree portuali e retro-portuali, assorbendo le ulteriori censure. Ha precisato, tuttavia, che l'incompetenza comunale non comporta automaticamente l'esclusione delle aree portuali dal vincolo paesaggistico: la deroga dell'art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 non opera automaticamente per gli ambiti portuali, i quali devono essere sottoposti alle procedure di conformazione o adeguamento alla pianificazione paesaggistica. Il PRP vigente del Porto di Livorno, approvato nel 2015 prima del PIT-PPR e non ancora sottoposto ad adeguamento, deve essere adeguato al PIT-PPR; ogni nuovo PRP o variante generale dovrà essere sottoposto a conformazione. Le spese dei tre giudizi riuniti sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 1-quinquies, 2-bis e 2-ter, legge n. 84/1994

    La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è competenza esclusiva dell’Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante l’approvazione del PRP; il PRP rappresenta l’unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.

    La competenza pianificatoria sulle aree portuali e retro-portuali spetta esclusivamente all'Autorità di sistema portuale; il piano regolatore portuale prevale sulla pianificazione urbanistica generale comunale nel proprio perimetro.

  • art. 142, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42/2004

    La deroga al vincolo paesaggistico di fascia costiera non opera automaticamente per gli ambiti portuali; la sussistenza dei presupposti deve essere verificata nell'ambito dei procedimenti di pianificazione paesaggistica applicabili.

  • art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004

    Il piano regolatore portuale non prevale automaticamente sui piani paesaggistici, restando soggetto al principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica.

  • art. 20, disciplina del PIT-PPR

    Gli strumenti di pianificazione già vigenti alla data di pubblicazione del PIT-PPR devono adeguare i propri contenuti alle prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive del piano paesaggistico; tale obbligo riguarda anche il piano regolatore portuale vigente.

  • art. 21, disciplina del PIT-PPR

    La conformazione degli strumenti di pianificazione al PIT-PPR deve svolgersi mediante il procedimento previsto dalla disciplina paesaggistica regionale.

  • art. 88, legge regionale Toscana n. 65/2014

    Il PIT è lo strumento regionale cui devono conformarsi gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e i piani e programmi settoriali con effetti territoriali.

  • art. 21-septies, legge n. 241/1990

    L'esercizio di una potestà pianificatoria in assenza assoluta di attribuzione comporta la nullità dell'atto nella parte viziata.

  • art. 31, legge regionale Toscana n. 65/2014

    La disposizione è richiamata nel procedimento regionale di conformazione degli strumenti urbanistici alla pianificazione paesaggistica.

  • art. 5, comma 1-septies, legge n. 84/1994

    La previsione che equiparava automaticamente gli ambiti portuali alle zone territoriali omogenee B ai fini della deroga paesaggistica è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e non consente l'automatica esclusione dal vincolo.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche all'art. 5 della legge n. 84/1994, la pianificazione delle aree portuali e retro-portuali spetta in via esclusiva all'Autorità di sistema portuale mediante il piano regolatore portuale; il Comune e la Regione conservano competenza pianificatoria sulle sole aree con funzione di interazione porto-città, secondo la disciplina applicabile e previa acquisizione del parere dell'Autorità portuale.
  • Il piano regolatore portuale è un piano territoriale di rilevanza statale e costituisce l'unico strumento di pianificazione e governo del territorio nel proprio perimetro di competenza, con prevalenza sulla pianificazione urbanistica generale comunale, senza tuttavia prevalere automaticamente sulla pianificazione paesaggistica.
  • Un Comune che, mediante il proprio piano operativo o il quadro conoscitivo del piano strutturale, disciplina direttamente le aree portuali e retro-portuali ricadenti nel perimetro di competenza dell'Autorità di sistema portuale esercita una potestà priva di attribuzione; gli atti sono nulli limitatamente a tale ambito.
  • Un'intesa tra Comune e Autorità di sistema portuale non può sanare il difetto assoluto di attribuzione né trasferire al Comune la competenza esclusiva dell'Autorità portuale; una disciplina comunale transitoria è ammissibile solo nei limiti espressamente previsti dall'intesa e dalla legge, per le nuove aree portuali e senza pregiudicarne l'utilizzo per finalità portuali.
  • L'inclusione di un'area nell'ambito portuale non determina automaticamente l'applicazione della deroga prevista dall'art. 142, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004: gli strumenti di pianificazione portuale devono essere conformati o adeguati alla pianificazione paesaggistica secondo i procedimenti previsti dalla legge.
  • Un piano regolatore portuale vigente, approvato prima dell'entrata in vigore del piano paesaggistico regionale e non ancora conformato, deve essere sottoposto al procedimento di adeguamento alla pianificazione paesaggistica; ogni nuovo piano o variante generale deve invece essere sottoposto alla procedura di conformazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiVincoli e piani paesaggisticiRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiIncompetenzaNullità del provvedimentoPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.