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Sentenza

Sentenza n. 5432/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa misura cautelare - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 22 ottobre 2024, n. prot. 42470 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Claudia Floris nata il 18 febbraio 1981 a Cagliari (CA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 7 aprile 2021 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 15792 del 06 luglio 2021, come citata in premessa, è rigettata”; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202413507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento, ai fini dell’insegnamento di sostegno in Italia, di un attestato formativo conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sulla circostanza che l’attestato spagnolo non consentirebbe, secondo la normativa spagnola, l’accesso all’insegnamento di sostegno e non sarebbe quindi idoneo a essere riconosciuto in Italia. Il Ministero aveva inoltre confrontato il percorso formativo estero con quello previsto in Italia dal D.M. 30 settembre 2011, rilevando differenze quantitative e qualitative, tra cui la diversa denominazione del sostegno, le modalità blended di svolgimento di insegnamenti, laboratori e tirocinio e la non coincidenza dei percorsi. La ricorrente ha dedotto otto motivi, lamentando violazione della normativa europea e italiana sul riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, difetto di istruttoria, anche in relazione al possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà della motivazione e violazione del legittimo affidamento derivante dal diritto dell’Unione europea.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che la mancanza di un’attestazione dell’autorità spagnola comprovante l’abilitazione all’esercizio della professione non fosse, da sola, ostativa al riconoscimento. In applicazione dei principi derivanti dagli artt. 45 e 49 TFUE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, l’Amministrazione deve valutare concretamente e analiticamente l’insieme dei diplomi, degli attestati, delle competenze e dell’esperienza dell’interessato, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste in Italia. Il giudice ha censurato la motivazione ministeriale perché basata prevalentemente sulla natura non abilitante del titolo, sulla non perfetta identità dei percorsi e su rilievi formali, senza considerare adeguatamente la documentazione attestante un percorso di 1.500 ore, 60 crediti e materie in larga parte sovrapponibili a quelle del percorso italiano. Il Ministero non aveva inoltre valutato la possibilità di imporre misure compensative, anche nel caso di differenze sostanziali tra le formazioni, né aveva spiegato perché tali misure non potessero colmare le lacune rilevate. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza e valutare anche l’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 45 e 49 TFUE

    garantiscono rispettivamente la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento

    Impongono alle autorità dello Stato ospitante di valutare le competenze professionali acquisite dall’interessato e di confrontarle con quelle richieste per l’accesso alla professione, anche quando non sia disponibile un titolo formalmente riconducibile alla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche.

  • art. 1 direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui uno Stato membro [...] riconosce [...] le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri

    Individua l’ambito del sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali, finalizzato a consentire l’accesso nello Stato ospitante alla stessa professione esercitabile nello Stato d’origine.

  • art. 4 direttiva 2005/36/CE

    permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine

    Il riconoscimento tipizzato presuppone, in linea generale, una qualifica professionale che abiliti all’esercizio della professione nello Stato d’origine, ma tale presupposto non esclude la valutazione concreta delle competenze nei casi non pienamente contemplati dalla direttiva.

  • art. 1 d.lgs. 206/2007

    Richiamato dal giudice come disciplina nazionale corrispondente all’art. 1 della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 3 d.lgs. 206/2007

    Richiamato dal giudice come disposizione nazionale corrispondente all’art. 4 della direttiva, quanto agli effetti del riconoscimento.

  • D.M. 30 settembre 2011

    Individua il percorso formativo italiano per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno; il confronto con tale percorso deve essere concreto e non meramente formale.

  • L. 517/1977

    Richiamata per qualificare la funzione dell’insegnante di sostegno, diretta all’integrazione degli alunni con disabilità e caratterizzata da specifiche competenze didattiche e psico-pedagogiche.

Massime di principio

  • La mancanza di un’attestazione dell’autorità dello Stato d’origine comprovante l’abilitazione all’esercizio della professione non può essere considerata automaticamente ostativa al riconoscimento di una formazione o di competenze professionali conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, quando il caso non sia pienamente disciplinato dal sistema tipizzato della direttiva 2005/36/CE.
  • L’autorità dello Stato ospitante, investita di una domanda di riconoscimento professionale, deve esaminare concretamente e analiticamente l’insieme dei diplomi, attestati, competenze ed esperienze dell’interessato e confrontarli con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
  • Il diniego di riconoscimento non può fondarsi sulla sola natura non abilitante del titolo estero, sulla diversa denominazione della formazione o sulla mancata perfetta identità tra i percorsi formativi dello Stato d’origine e dello Stato ospitante.
  • Anche in presenza di differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l’Amministrazione deve valutare se le lacune possano essere colmate mediante misure compensative proporzionate, motivando specificamente l’eventuale esclusione di tale possibilità.
  • La motivazione del diniego deve confrontarsi con le competenze effettivamente documentate dall’interessato e spiegare in modo rigoroso perché esse non siano equivalenti, neppure parzialmente, a quelle richieste dalla disciplina nazionale; rilievi generici o meramente formali non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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