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Sentenza

Sentenza del 22/11/2018 n. 8241 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Processo telematico e ricorso in appello. Redditi prodotti all'estero in Stati a fiscalità privilegiata. Presunzione del reddito di capitale accertato. Legittimità. Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la validità dell'appello trasmesso tramite posta elettronica certificata e, dall'altro, la legittimità dell'accertamento di redditi di capitale derivanti da depositi bancari detenuti all'estero in Stati a fiscalità privilegiata. Il contribuente contestava la presunzione fiscale relativa a tali disponibilità e, verosimilmente, anche l'utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di una possibile violazione penalmente rilevante.

La decisione

La decisione ha ritenuto legittimo l'appello proposto tramite PEC dopo il 15 aprile 2018, data dalla quale nel Lazio era operativo il regime facoltativo del processo tributario telematico. Ha inoltre ritenuto legittima la presunzione secondo cui le somme detenute in conti esteri ubicati in territori black-list costituiscono redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria del contribuente. È stato ritenuto legittimo anche il raddoppio dei termini di accertamento quando la violazione fiscale presenta profili di rilevanza penale.

Norme richiamate

  • Art. 12 del D.L. n. 78/2009

    Prevede una presunzione fiscale in relazione alle attività finanziarie e agli investimenti detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, considerandoli, salvo prova contraria, come redditi sottratti a imposizione in Italia.

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina i termini per la notifica degli avvisi di accertamento e consente il raddoppio dei termini nei casi collegati a violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, un appello trasmesso tramite PEC può essere valido quando, alla data di deposito, il processo tributario telematico è operativo nel territorio competente, anche in regime facoltativo.
  • Le disponibilità finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata possono essere assoggettate a una presunzione di origine reddituale imponibile in Italia; il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata della loro diversa natura o della loro già avvenuta tassazione.
  • La presunzione relativa ai capitali esteri non è necessariamente definitiva: può essere superata dimostrando, ad esempio, che le somme derivano da redditi già dichiarati, trasferimenti non reddituali, eredità, donazioni o altre fonti lecite adeguatamente documentate.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando dagli elementi acquisiti emerge una violazione tributaria astrattamente riconducibile a un reato e sussistono i presupposti previsti dalla normativa applicabile.
  • La mera contestazione dell'esistenza di un conto estero o della modalità telematica di proposizione dell'impugnazione non è, di per sé, sufficiente: occorre verificare la documentazione bancaria, la provenienza delle somme, le date processuali e la disciplina telematica vigente nel territorio interessato.

Testo integrale

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