Sentenza del 15/04/2016 n. 7528 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva determinato in Lire 38.000.000 il valore fiscale del terreno e in Lire 100.000.000 il valore del fabbricato realizzato almeno al rustico alla data della compravendita. Il ricorso è stato esaminato, tuttavia, sotto il profilo preliminare della regolarità della notificazione: la ricorrente non aveva depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso, né l'avviso relativo alla comunicazione dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata prova della notificazione. In particolare, ha ritenuto necessario il deposito dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, non potendo tale documento essere sostituito dalla stampa del servizio di tracciamento online delle Poste. Di conseguenza, la decisione della Commissione Tributaria Centrale è rimasta ferma, senza esame dei quattro motivi di ricorso relativi alla determinazione del valore del terreno e del fabbricato. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
La norma disciplina le formalità della notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario. Quando la notificazione avviene con tali modalità, la prova deve essere fornita mediante il relativo avviso di ricevimento.
Principio giurisprudenziale della Corte di cassazione sulla prova della notificazione del ricorso per cassazione
ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento
La prova documentale della notificazione del ricorso per cassazione costituisce un onere imprescindibile del ricorrente. Il mancato deposito dell'avviso di ricevimento comporta l'inammissibilità del ricorso, anche se la spedizione risulta dal ricorso o dalla relata di notifica.
Cass. n. 25285 del 28 novembre 2014 e Cass. n. 19387 dell'8 novembre 2012
il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio on line dell'amministrazione postale
Il semplice esito del tracciamento postale online non sostituisce l'avviso di ricevimento, poiché la regolarità della notificazione deve risultare dal documento postale formalmente previsto, recante le attestazioni dell'ufficio postale.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione, chi propone il ricorso deve dimostrare documentalmente che esso è stato regolarmente notificato alla controparte.
- La prova della notifica deve essere depositata entro il termine processuale previsto, comunque non oltre l'udienza di discussione quando questo è il termine applicabile.
- La relata di notifica o il tracking online della spedizione, da soli, non sono necessariamente sufficienti: occorre l'avviso di ricevimento previsto per la specifica modalità di notificazione.
- La mancata prova della notificazione comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare i motivi di merito.
- Gli adempimenti formali e documentali nel giudizio di legittimità possono quindi essere decisivi anche quando il ricorso presenta questioni sostanziali potenzialmente fondate.
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