Sentenza n. 10076/2026 - Roma, Sezione 3
per l'accertamento - dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Divisione IV – Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell’istanza avanzata in data 30.10.2024, ai sensi degli artt. 12, D.Lgs. n. 387/2003 e 1, co. 2-quater, lett. b), D.L. n. 7/2002, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto BESS denominato "Castra Energiae Tuscanorum" con potenza nominale 226,2 MW ed energia stoccabile 791,5 MWh sito nel Comune di Tuscania (VT);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto BESS stand-alone
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 30 ottobre 2024 un’istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica relativa a un sistema di accumulo elettrochimico stand-alone. Il Ministero ha comunicato l’avvio del procedimento il 3 aprile 2025 e ha convocato una Conferenza di servizi asincrona, assegnando 45 giorni per i pareri e 60 giorni per la conclusione del procedimento. Decorso il termine, e acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte anche in regime di silenzio-assenso, il Ministero non ha adottato la determinazione conclusiva. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la dichiarazione dell’obbligo di provvedere entro 30 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/2003, il procedimento unico dovesse concludersi entro 60 giorni dalla convocazione della Conferenza di servizi. Poiché l’impianto BESS stand-alone è esente dalle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità, e non risultava che le opere di connessione fossero soggette a tali procedure, il termine non poteva essere prorogato per ragioni ambientali. Il termine era quindi ampiamente decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso, configurando silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 2 e 2-bis della l. n. 241/1990 e degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, ferma la discrezionalità dell’amministrazione sul contenuto della decisione. Il TAR non ha nominato immediatamente il commissario ad acta, riservandosi di farlo, su istanza di parte, in caso di persistente inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. 387/2003
Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è di sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale, se occorrenti.
Il procedimento di Autorizzazione Unica per il progetto non soggetto a VIA deve concludersi entro 60 giorni; il termine decorre, nella fattispecie, dalla convocazione della Conferenza di servizi.
art. 1, commi 2-quater, lett. b), e 2-quinquies, d.l. 7/2002
La disciplina è stata richiamata quale base normativa dell’istanza e dell’esenzione dei sistemi di accumulo elettrochimico stand-alone dalle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità.
art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990
Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nella Conferenza di servizi asincrona, una volta decorso il termine assegnato, risultano acquisite in regime di silenzio-assenso.
artt. 2 e 2-bis l. 241/1990
Il superamento del termine di conclusione del procedimento senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e rende illegittima l’inerzia amministrativa.
art. 97 Cost.
La mole di lavoro e le difficoltà organizzative interne non giustificano il mancato rispetto dei termini procedimentali, in contrasto con il buon andamento e la certezza dell’azione amministrativa.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il giudice amministrativo può accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e fissare un termine per l’adozione del provvedimento espresso, riservando la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 117, comma 4, c.p.a.
Il commissario ad acta può essere nominato, su istanza di parte, qualora l’amministrazione non ottemperi al termine giudizialmente assegnato.
Massime di principio
- Nel procedimento di Autorizzazione Unica previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per progetti non soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità, il termine massimo di conclusione è di 60 giorni e il suo superamento senza provvedimento espresso configura silenzio-inadempimento.
- Quando un sistema di accumulo elettrochimico stand-alone è esentato dalle procedure ambientali applicabili e non risulta che le opere di connessione vi siano soggette, i relativi tempi non possono essere computati come causa di sospensione o differimento del termine per la conclusione dell’Autorizzazione Unica.
- Il superamento del termine legale di conclusione del procedimento autorizzatorio obbliga l’amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e motivato; il giudice può assegnare un termine per provvedere, senza sostituirsi all’amministrazione quanto al contenuto della decisione discrezionale.
- La mole di lavoro e le difficoltà organizzative interne dell’amministrazione non costituiscono una giustificazione legittima per il mancato rispetto del termine procedimentale e per il mantenimento sine die del procedimento in una situazione di stallo.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza che ha assegnato il termine per provvedere, la nomina del commissario ad acta può essere richiesta dalla parte interessata ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →