Cassazione Penale, Sentenza n. 2596/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la mancata valutazione, da parte della Corte di appello, di due motivi di appello (indicati come sub 5) e sub 7)) relativi al riconoscimento di attenuanti rispetto al reato di ricettazione: in particolare la possibilità di applicare l'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 2, c.p. (per la modesta entità della vicenda) e l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. (tenuità del danno, riferita agli importi degli assegni e alla qualifica del destinatario). Si contestava che la Corte territoriale non avesse motivato su tali punti, pur avendoli il ricorrente sollevati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur riconoscendo che la Corte di appello non aveva esaminato i motivi sub 5) e 7), ha ritenuto quei motivi originari ab origine inammissibili per difetto di specificità: si trattava di enunciazioni generiche e di "clausole di stile" non ancorate a elementi probatori o argomentazioni specifiche (a fronte del fatto che i giudici di merito avevano accertato la ricettazione di due assegni da euro 700 e 750). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma che consente di proporre ricorso per la mancata valutazione di motivi in sede di cassazione; impiegata per riesaminare l'omessa valutazione dei motivi di appello, ma senza che ciò impedisca alla Corte di dichiarare inammissibili i motivi stessi se privi di specificità.
art. 648, comma 2, cod. pen.
art. 648, comma 2, cod. pen.
Rinvio all'ipotesi attenuata per il reato di ricettazione quando la condotta abbia scarsa entità; la Corte ha rilevato che l'allegazione difensiva era generica e non forniva elementi concreti per fondare il riconoscimento dell'attenuante.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Norma sull'attenuante per particolare tenuità del fatto o del danno; la Corte ha ritenuto che il motivo non spiegasse specificamente perché gli importi e la qualifica del destinatario dovessero configurare la tenuità ai fini dell'attenuante.
Giurisprudenza (Sez. U. n. 8825/2016 e altre pronunce)
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli); Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019 (Bercigli); Sez. 6, n. 47722 del 6/10/2015 (Arcone)
Richiamato il principio consolidato che i motivi di impugnazione devono esporre critiche specifiche e non formule di stile; sulla base di tali precedenti la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di appello generici.
Massime di principio
- I motivi di appello e di ricorso devono contenere censure specifiche e argomentate: enunciazioni generiche o "clausole di stile" sono inammissibili.
- La mancata valutazione da parte del giudice di merito di un motivo di impugnazione può essere dedotta tramite gli strumenti previsti (es. art. 625-bis c.p.p.), ma se il motivo originario è ab origine inammissibile anche il ricorso che denuncia la sua omissione può essere dichiarato inammissibile.
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (es. ipotesi attenuata ex art. 648, comma 2, o tenuità ex art. 62, n. 4) è necessario collegare l'allegazione a elementi fattuali concreti e misurabili (importi, circostanze, condizioni soggettive), non limitarsi a prospettazioni generiche.
- La Corte può sanzionare con condanne alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende i ricorsi ritenuti infondati o presentati con colpa, soprattutto quando emergono profili di inammissibilità facilmente rilevabili.
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