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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8953/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per riciclaggio. Si deducevano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la condanna si sarebbe basata sul mero possesso, accertato anni prima, del veicolo da cui erano state sottratte le targhe ritrovate sull'auto rubata; non sarebbe provata la condotta materiale attribuita al ricorrente e non sarebbero state valutate adeguatamente le giustificazioni offerte (sosteneva che il veicolo gli era stato sottratto dopo che lo aveva abbandonato in un fondo); 2) vizio della motivazione per non aver considerato le doglianze contenute nell'atto d'appello; 3) nullità per difetto di correlazione tra accusa (sostituzione delle targhe) e sentenza (concorso nella attività); 4) errata qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio anziché come ricettazione lieve.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel confermare la condanna, non si fosse basata sul mero possesso ma avesse valutato anche l'inverosimiglianza delle giustificazioni del ricorrente (assenza di indicazioni su tempi, luoghi e modalità del presunto furto del suo mezzo e mancanza di denuncia) e un elemento confermativo costituito dal rinvenimento di uno scontrino sul mezzo rubato che collocava l'imputato nello stesso luogo e giorno. Quanto alla doglianza sulla correlazione tra accusa e sentenza, la Cassazione ha ritenuto che tale nullità fosse a regime intermedio e doveva essere dedotta nei gradi successivi (non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione). Sulla qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la manomissione di elementi identificativi del veicolo integra il reato di riciclaggio in quanto ostacola l'accertamento della provenienza del bene. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Cassazione sulla manomissione identificativi

    Sez. 2, Sentenza n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059

    La manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri identificativi di parti) integra il delitto di riciclaggio perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene.

  • Giurisprudenza sulla nullità per difetto di correlazione accusa/sentenza

    Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217

    La nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza è una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta nei gradi successivi; non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione.

  • Codice Penale (riferimenti di fattispecie)

    La sentenza richiama la distinzione pratica tra ricettazione e riciclaggio: la manomissione degli elementi identificativi è considerata riciclaggio poiché impedisce o ostacola l'accertamento della provenienza del bene (quindi la qualificazione in riciclaggio è conforme alla giurisprudenza).

Massime di principio

  • Il mero possesso di targhe o parti provenienti da un veicolo rubato non è automaticamente sufficiente per escludere responsabilità; se il possesso è accompagnato da indizi che rendono inverosimile la spiegazione dell'imputato (assenza di denuncia, vaghezza sui tempi/luoghi, mancata prova di sottrazione da parte di terzi), può concorrere alla formazione di una prova di responsabilità.
  • Le giustificazioni difensive generiche e prive di elementi temporali, locali o probatori (es. denuncia di furto) hanno scarso valore se non supportate da elementi concreti.
  • Evidenze accessorie e conjunctive (es. scontrini, controlli, riscontri temporali) possono avere rilievo confermativo e rafforzare la valutazione di responsabilità del giudice di merito.
  • Le doglianze processuali attinenti alla correlazione tra accusa e sentenza configurano una nullità a regime intermedio e devono essere dedotte tempestivamente nei gradi successivi; sollevarle per la prima volta in Cassazione espone al rischio di inammissibilità del ricorso.
  • Secondo costante giurisprudenza, la manomissione di elementi identificativi del veicolo rientra nella fattispecie di riciclaggio quando ostacola l'accertamento della provenienza del bene; quindi in casi analoghi la qualificazione come riciclaggio è giustificabile.
  • In sede di legittimità è difficile riformare un convincimento del giudice di merito basato su valutazioni di fondatezza e attendibilità delle prove o delle giustificazioni, salvo errori di diritto o vizî logico-giuridici chiaramente individuabili.

Testo integrale

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