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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03083/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento in rettifica catastale emesso nei confronti di una società poi incorporata per fusione dalla ricorrente. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittima la rettifica della rendita catastale salvo l'esclusione del valore della torre dal calcolo. La società ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per asserita motivazione apparente della sentenza di appello; dall'altro, la violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 per avere il giudice tributario, in sostanza, addossato alla contribuente l'onere di provare l'erroneità della stima catastale e per non avere ritenuto provato dall'Ufficio il valore fondiario dell'immobile al netto della torre. La ricorrente contestava quindi la ripartizione dell'onere probatorio e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, avendo spiegato perché la rettifica della rendita fosse fondata salvo che per la torre. Ha poi ritenuto inammissibili le doglianze sulla prova e sull'onere probatorio, perché la decisione di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva piuttosto valorizzato la mancata contestazione specifica dei criteri di stima da parte della contribuente e la documentazione prodotta dall'Ufficio. Le ulteriori censure miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata anche condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., di una ulteriore somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La censura di motivazione è stata respinta perché la sentenza tributaria conteneva una motivazione non apparente e sufficiente a rendere intellegibile la decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto per lamentare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte osserva che la norma non era applicabile ratione temporis al giudizio in esame.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo per violazione di legge relativo all'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata perché mirava in realtà a contestare la valutazione del fatto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al controllo del rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata; la Corte richiama la disciplina conseguente anche sul piano sanzionatorio.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte applica la responsabilità aggravata in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    È applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile la mera insufficienza argomentativa.
  • La violazione delle regole sull'onere della prova è deducibile solo se il giudice abbia attribuito il peso probatorio alla parte sbagliata secondo la struttura della fattispecie; non ricorre quando la doglianza investe soltanto la valutazione delle prove o la loro sufficienza.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del fatto o delle risultanze istruttorie, perché la ricostruzione del merito resta riservata al giudice di merito.
  • Nel processo tributario, la mancata contestazione specifica dei criteri e degli elementi posti a base dell'accertamento può legittimare il mantenimento dell'atto impositivo, se gli elementi dell'Ufficio risultino documentalmente supportati.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la mancata adesione alla valutazione proposta può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., quale ipotesi di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàResponsabilità precontrattuale

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