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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10422/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto Patrizio Picardi, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva proposto reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 lamentando la lesione del diritto soggettivo derivante dal divieto di acquistare al cosiddetto "sopravitto" gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti comuni (elencati nel "modello 72") e dal divieto di ricevere cibi già cotti nei pacchi dall'esterno. Il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva accolto il reclamo; il Ministero (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) ha impugnato tale decisione sostenendo che la limitazione sia giustificata da esigenze di sicurezza e che la decisione del Tribunale di sorveglianza (Bologna) abbia erroneamente interpretato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso del Ministero inammissibile e ha confermato l'orientamento secondo cui la limitazione dei generi acquistabili dai detenuti sottoposti al 41-bis può essere giustificata solo se funzionale a evitare comunicazioni con l'esterno o a impedire che il detenuto acquisisca una posizione di supremazia/carismaticità all'interno del gruppo di socialità. Nel caso concreto i beni richiesti da Picardi erano compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari (ma esclusi dal catalogo applicato ai 41-bis) e non risultavano, a giudizio del Tribunale, idonei a ledere le finalità del regime differenziato; la limitazione generale imposta dall'Amministrazione è stata ritenuta priva di specifica e motivata giustificazione e pertanto ingiustificatamente afflittiva. Il ricorso del Ministero è stato quindi respinto per manifesta infondatezza e reiterazione di censure già disattese.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    art. 35-bis; art. 41-bis; art. 69, comma 6, lett. b)

    L'art. 35-bis e l'art. 69 consentono il reclamo del detenuto quando sussiste un 'diritto' leso da atti dell'Amministrazione; l'art. 41-bis legittima misure restrittive del trattamento ma tali misure devono essere funzionali alla prevenzione di comunicazioni con l'esterno o all'impedimento di posizioni di supremazia interne, non possono essere meri strumenti afflittivi.

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

    L'art. 14 disciplina limiti generali alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari per tutti i detenuti; tali limiti ordinari già escludono, in linea generale, l'acquisto di beni di lusso e prevedono restrizioni quantitative.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    I principi di uguaglianza (art. 3) e di finalità rieducativa della pena (art. 27) impongono che le misure detentive non assumano carattere meramente afflittivo e siano proporzionate e ragionevoli rispetto alle finalità perseguite.

  • Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 12/10/2018

    La Consulta ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti in regime differenziato quando la misura non è funzionale a impedire flussi informativi con l'esterno; tuttavia ha riconosciuto la legittimità di limitazioni mirate se dirette a evitare l'acquisizione di una posizione di supremazia.

  • Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

    Circolare DAP del 2 ottobre 2017

    Fornisce direttive amministrative sui limiti e divieti applicabili al 'sopravitto' e ai pacchi, ma le misure generali indicate devono comunque rispettare i canoni di ragionevolezza e specificità richiesti dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Le limitazioni al diritto di acquisto di generi alimentari per detenuti sottoposti al 41-bis sono ammissibili solo se specificamente motivate come necessarie a prevenire comunicazioni con l'esterno o a impedire che il detenuto acquisisca una posizione di supremazia/carismatica rispetto agli altri.
  • Divieti generali e non motivati che estendono oltre le esigenze di sicurezza costituiscono un'aggravazione ingiustificata e meramente afflittiva, contrastante con gli artt. 3 e 27 Cost.
  • Se l'Amministrazione ritiene pericoloso un determinato bene, la giustificazione deve essere concreta e specifica per quel bene o adottata con provvedimento individuale (es. del direttore) sul singolo detenuto, non con una esclusione generale priva di motivazione.
  • Il diritto del detenuto a impugnare le decisioni amministrative è tutelato tramite il reclamo ex art. 35-bis e la cognizione del Magistrato di sorveglianza comprende profili di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità (ma non il merito tecnico-organizzativo dell'Amministrazione).
  • Rischi generici evocati dall'Amministrazione (es. uso di alimenti per fabbricare oggetti per occultamento o esplosivi) devono essere affrontati in modo uniforme per tutti i detenuti o tramite interventi circostanziati, non come argomentazione generale per discriminare i detenuti 41-bis.

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