Cassazione Penale, Sentenza n. 10422/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto Patrizio Picardi, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., aveva proposto reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 lamentando la lesione del diritto soggettivo derivante dal divieto di acquistare al cosiddetto "sopravitto" gli stessi generi alimentari previsti per i detenuti comuni (elencati nel "modello 72") e dal divieto di ricevere cibi già cotti nei pacchi dall'esterno. Il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva accolto il reclamo; il Ministero (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) ha impugnato tale decisione sostenendo che la limitazione sia giustificata da esigenze di sicurezza e che la decisione del Tribunale di sorveglianza (Bologna) abbia erroneamente interpretato la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso del Ministero inammissibile e ha confermato l'orientamento secondo cui la limitazione dei generi acquistabili dai detenuti sottoposti al 41-bis può essere giustificata solo se funzionale a evitare comunicazioni con l'esterno o a impedire che il detenuto acquisisca una posizione di supremazia/carismaticità all'interno del gruppo di socialità. Nel caso concreto i beni richiesti da Picardi erano compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari (ma esclusi dal catalogo applicato ai 41-bis) e non risultavano, a giudizio del Tribunale, idonei a ledere le finalità del regime differenziato; la limitazione generale imposta dall'Amministrazione è stata ritenuta priva di specifica e motivata giustificazione e pertanto ingiustificatamente afflittiva. Il ricorso del Ministero è stato quindi respinto per manifesta infondatezza e reiterazione di censure già disattese.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
art. 35-bis; art. 41-bis; art. 69, comma 6, lett. b)
L'art. 35-bis e l'art. 69 consentono il reclamo del detenuto quando sussiste un 'diritto' leso da atti dell'Amministrazione; l'art. 41-bis legittima misure restrittive del trattamento ma tali misure devono essere funzionali alla prevenzione di comunicazioni con l'esterno o all'impedimento di posizioni di supremazia interne, non possono essere meri strumenti afflittivi.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)
L'art. 14 disciplina limiti generali alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari per tutti i detenuti; tali limiti ordinari già escludono, in linea generale, l'acquisto di beni di lusso e prevedono restrizioni quantitative.
Costituzione della Repubblica Italiana
I principi di uguaglianza (art. 3) e di finalità rieducativa della pena (art. 27) impongono che le misure detentive non assumano carattere meramente afflittivo e siano proporzionate e ragionevoli rispetto alle finalità perseguite.
Corte costituzionale
sentenza n. 186 del 12/10/2018
La Consulta ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti in regime differenziato quando la misura non è funzionale a impedire flussi informativi con l'esterno; tuttavia ha riconosciuto la legittimità di limitazioni mirate se dirette a evitare l'acquisizione di una posizione di supremazia.
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Circolare DAP del 2 ottobre 2017
Fornisce direttive amministrative sui limiti e divieti applicabili al 'sopravitto' e ai pacchi, ma le misure generali indicate devono comunque rispettare i canoni di ragionevolezza e specificità richiesti dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Le limitazioni al diritto di acquisto di generi alimentari per detenuti sottoposti al 41-bis sono ammissibili solo se specificamente motivate come necessarie a prevenire comunicazioni con l'esterno o a impedire che il detenuto acquisisca una posizione di supremazia/carismatica rispetto agli altri.
- Divieti generali e non motivati che estendono oltre le esigenze di sicurezza costituiscono un'aggravazione ingiustificata e meramente afflittiva, contrastante con gli artt. 3 e 27 Cost.
- Se l'Amministrazione ritiene pericoloso un determinato bene, la giustificazione deve essere concreta e specifica per quel bene o adottata con provvedimento individuale (es. del direttore) sul singolo detenuto, non con una esclusione generale priva di motivazione.
- Il diritto del detenuto a impugnare le decisioni amministrative è tutelato tramite il reclamo ex art. 35-bis e la cognizione del Magistrato di sorveglianza comprende profili di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità (ma non il merito tecnico-organizzativo dell'Amministrazione).
- Rischi generici evocati dall'Amministrazione (es. uso di alimenti per fabbricare oggetti per occultamento o esplosivi) devono essere affrontati in modo uniforme per tutti i detenuti o tramite interventi circostanziati, non come argomentazione generale per discriminare i detenuti 41-bis.
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