Cassazione Civile, Ordinanza n. 16333/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al periodo d'imposta 2009, con cui l'Ufficio contestava alla società la deduzione di costi e la detrazione dell'IVA correlata, assumendo che derivassero da operazioni inesistenti, oltre a riprese per ammortamenti non provati. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo tardiva la pretesa impositiva perché, a suo dire, mancava la tempestiva trasmissione della denuncia penale necessaria per il raddoppio dei termini di accertamento; la CTR aveva confermato tale decisione rigettando l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Amministrazione finanziaria ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza, lamentando che la CTR avesse reso una motivazione solo apparente; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la denuncia penale sarebbe stata presentata nel 2014 e quindi in tempo utile a rendere tempestivo l’avviso notificato il 24 luglio 2018. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come nullità, mirasse in realtà a contestare la sufficienza della motivazione, censura non più ammissibile dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la motivazione della CTR è stata considerata comunque al di sopra del minimo costituzionale. Quanto al secondo, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché la CTR aveva correttamente applicato la disciplina dei termini di accertamento nei casi di raddoppio per reato, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità: per gli avvisi notificati dopo il 2 settembre 2015 opera la nuova disciplina che richiede la tempestiva trasmissione della denuncia penale, requisito che nel caso concreto non risultava rispettato poiché la trasmissione era avvenuta il 18 luglio 2018. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro dedotto per contestare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che vi fosse una nullità per motivazione apparente.
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
Citato nel motivo di ricorso sulla motivazione della sentenza tributaria; non è stato ritenuto fondante una nullità.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
Citato insieme alle altre norme processuali nel motivo sulla motivazione apparente; la Corte ha escluso la violazione denunciata.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per denunciare la nullità della sentenza tributaria per motivazione, ma il motivo è stato respinto.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata perché diretta in realtà alla sufficienza della motivazione.
art. 274 c.p.c.
Citato nel primo motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisasse violazione rilevante ai fini della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma sul contenuto della motivazione; la Corte ha escluso una motivazione solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Interpretato nel testo riformato come consentente il solo sindacato per omesso esame di un fatto decisivo, con riduzione del controllo al minimo costituzionale; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 12 preleggi
Usato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per i termini di accertamento; la Corte ha ribadito che, nel regime applicabile ratione temporis, i termini sono raddoppiati in presenza dei presupposti di reato, ma per gli avvisi successivi al 2 settembre 2015 rileva la nuova disciplina sulla tempestiva trasmissione della denuncia.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per i termini di decadenza in materia IVA; la Corte ha applicato la disciplina del raddoppio dei termini secondo il regime temporale vigente.
art. 2 d.lgs. n. 128/2015
Richiamato in combinato disposto con la legge di stabilità 2016; la Corte ha precisato che il regime transitorio non consentiva di superare la tardività della denuncia per gli avvisi notificati dopo il 2 settembre 2015.
art. 1, commi 130 e 131, L. n. 208/2015
Richiamati come fonti della nuova disciplina sul raddoppio dei termini, applicabile agli avvisi successivi al 2 settembre 2015.
art. 1, comma 132, L. n. 208/2015
Interpretato come disposizione che introduce un regime transitorio per le fattispecie non già coperte dal previgente regime transitorio.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015
Richiamato come regime transitorio previgente, non abrogato, che continua a disciplinare le ipotesi di avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 o di atti conosciuti entro tale data seguiti dalla notifica entro il 31 dicembre 2015.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in cassazione non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione: il sindacato si limita all’omesso esame di un fatto decisivo, restando censurabili solo le anomalie motivazionali che integrano violazione costituzionalmente rilevante.
- Una censura formalmente proposta come nullità per motivazione apparente è inammissibile quando, in concreto, mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio o a lamentare l’insufficienza della motivazione.
- In tema di accertamento tributario, la disciplina del raddoppio dei termini va applicata in base al regime temporale vigente per l’atto notificato; per gli avvisi successivi al 2 settembre 2015 opera la nuova regola che richiede la tempestiva trasmissione della denuncia penale.
- Il raddoppio dei termini non può essere sostenuto quando la denuncia penale sia stata trasmessa tardivamente rispetto al momento richiesto dalla disciplina applicabile, anche se vi siano indizi di reato o la denuncia sia stata comunque presentata.
- Il regime transitorio introdotto dalla normativa del 2015 va letto in modo coordinato con il precedente regime transitorio del d.lgs. n. 128/2015, distinguendo tra avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 e avvisi notificati successivamente.
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