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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9439/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo (art.69 R.D. n.2440/1923) con cui l'Agenzia ha sospeso il rimborso IVA 2013 pari a € 460.000,00 oltre interessi, in ragione della pendenza di ricorsi relativi ad avvisi di accertamento per le annualità 2004-2008. Questione giuridica: se il fermo amministrativo possa essere legittimamente adottato anche quando il credito contestato dall'Amministrazione non sia attualmente certo, liquido ed esigibile (ossia sia sub judice), o se sia necessario che quel credito abbia già i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'annullamento del fermo, e decidendo nel merito ha rigettato il ricorso proposto in primo grado dalla Metalsedi (ora Curatela). La Corte ha ritenuto legittimo il fermo amministrativo volto a sospendere il rimborso IVA fino al sopraggiungere di un eventuale giudicato negativo sulla pretesa creditoria dell'Erario. Ha posto a carico della controricorrente (Curatela) le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00, e ha compensato le spese relative ai gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Il fermo amministrativo è misura di autotutela diretta a garantire la compensazione legale tra crediti e debiti reciproci con lo Stato; può sospendere un rimborso anche se il credito dell'Amministrazione non è al momento liquido o esigibile, richiedendo quale presupposto il fumus boni iuris della ragione di credito

  • art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata come criterio di censura per la cassazione per violazione di legge; utilizzata per sostenere che la CTR avrebbe applicato in modo erroneo l'art.69 R.D. n.2440/1923

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale che ha consentito la formulazione di conclusioni scritte nel giudizio (richiamata nella fase di discussione udienziale)

  • Giurisprudenza: Cass. 12 marzo 2021, n. 6985

    Precedente che riconosce la legittimità del fermo amministrativo applicato a rimborsi IVA in presenza di una ragione di credito dell'Amministrazione anche se non ancora liquida

  • Giurisprudenza: Cass. 31 ottobre 2017, n. 25893

    Precedente conforme che ammette l'adozione del fermo amministrativo a tutela della possibile compensazione di crediti e debiti dello Stato

  • Giurisprudenza: Cass. 28 marzo 2014, n. 7320

    Sostiene la funzione cautelare del fermo e la sua compatibilità con i rimborsi fiscali fino alla definizione della controversia relativa al credito dell'Erario

  • Giurisprudenza: Cass. 5 maggio 2011, n. 9853

    Conferma che la sospensione del rimborso è legittima quando sussiste una controversia tra le parti su rettifiche e accertamenti di altre annualità

Massime di principio

  • Il fermo amministrativo ex art.69 R.D. n.2440/1923 può essere legittimamente adottato per sospendere rimborsi fiscali (es. IVA) quando l'Amministrazione vantava una ragione di credito concorrente, anche se tale credito è ancora sub judice e non è al momento certo, liquido ed esigibile.
  • Per la legittimità del fermo non è richiesto il periculum in mora; è invece sufficiente il fumus boni iuris (una plausibile fondatezza) della pretesa creditoria dell'Amministrazione.
  • La misura ha natura cautelare e di autotutela pubblica finalizzata a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato mediante la possibile compensazione delle poste reciproche.
  • Il contribuente che impugni il fermo deve contestarne la fondatezza dimostrando l'assenza di fumus boni iuris o l'insussistenza di qualsiasi ragione di credito dell'Amministrazione; in mancanza, i giudici possono ritenere legittimo il diniego del rimborso.
  • Se la controversia principale si risolve con giudicato favorevole all'Amministrazione, la compensazione potrà essere operata e il fermo risulterà giustificato; se invece l'Amministrazione non dimostra nemmeno la plausibilità del credito, il fermo può essere annullato.

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