Cassazione Penale, Ordinanza n. 32209/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo adeguata la motivazione della confisca della somma di denaro sulla base dell'art. 240-bis c.p. e aspecifiche le censure difensive, non pertinenti rispetto alla disciplina applicata e prive di un effettivo confronto con la decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del giudice dell'udienza preliminare, con la quale era stata applicata la pena concordata per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorso denunciava l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla confisca della somma di 1.390 euro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato la confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p., evidenziando puntualmente e coerentemente la sproporzione tra la somma rinvenuta e i redditi asseritamente percepiti dall'imputato mediante lavoro nero, traendone logicamente l'inferenza che il denaro derivasse dall'attività illecita di commercio di stupefacenti. Le doglianze sono state ritenute aspecifiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza e facevano riferimento al diverso istituto previsto dall'art. 240 c.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice del commercio illecito di sostanze stupefacenti, per il quale era stata applicata la pena concordata con sentenza di patteggiamento.
art. 240-bis c.p.
Base normativa della confisca disposta sulla somma di denaro; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione fondata sulla sproporzione tra il valore del bene e i redditi dell'imputato, unitamente all'inferenza della provenienza illecita.
art. 240 c.p.
La Corte ha rilevato che le censure difensive si riferivano a questo diverso istituto e, per tale ragione, non si confrontavano con la disciplina effettivamente applicata.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che contesti la confisca senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e richiami la disciplina di un istituto diverso da quello concretamente applicato.
- La motivazione della confisca ai sensi dell'art. 240-bis c.p. può risultare adeguata quando esponga in modo puntuale e coerente la sproporzione tra il valore del bene sequestrato e i redditi dell'interessato e, sulla base delle circostanze del caso, inferisca la provenienza del bene dall'attività illecita.
- La sproporzione tra la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e i redditi da lui dichiarati o asseriti, valutata insieme agli ulteriori elementi esposti nella motivazione, può sorreggere logicamente l'inferenza della provenienza del denaro dall'attività di commercio illecito di stupefacenti.
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