Sentenza del 10/07/2017 n. 989 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica a mezzo PEC ad altro indirizzo del contribuente - sanatoria ex art. 156 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento fosse stata notificata a un indirizzo PEC riferibile a un'altra attività commerciale di cui era titolare e, pertanto, a un indirizzo diverso da quello pertinente alla posizione oggetto della riscossione. La contestazione riguardava quindi la validità della notificazione e l'idoneità dell'indirizzo PEC utilizzato.
La decisione
La notificazione è stata ritenuta regolarmente eseguita. Sebbene l'indirizzo PEC fosse stato creato dal contribuente in relazione a un'altra attività commerciale, esso era comunque a lui riferibile e aveva consentito la conoscenza dell'atto. È stata quindi riconosciuta la sanatoria prevista dall'art. 156 c.p.c., in quanto il raggiungimento dello scopo dell'atto esclude la possibilità di dichiararne la nullità per il solo fatto che la PEC non fosse quella specificamente collegata all'attività cui si riferiva la cartella.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La disposizione consente di sanare la nullità della notificazione quando, nonostante eventuali irregolarità formali, l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario e abbia raggiunto la propria funzione.
Massime di principio
- La notificazione via PEC può essere considerata valida anche se effettuata a un indirizzo riferibile al contribuente ma associato a un'altra attività, purché l'indirizzo sia effettivamente nella sua disponibilità.
- L'erronea individuazione dell'indirizzo PEC non determina automaticamente la nullità della notificazione: occorre verificare se il destinatario abbia concretamente potuto conoscere l'atto.
- Il raggiungimento dello scopo dell'atto può sanare le irregolarità della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- La contestazione della notifica richiede normalmente la dimostrazione che l'indirizzo fosse estraneo al destinatario o che l'irregolarità gli abbia concretamente impedito la conoscenza dell'atto e l'esercizio del diritto di difesa.
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