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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29903/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 800.000. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 9 bis, per il rigetto, ritenuto illegittimo, della richiesta di rinvio dell'udienza camerale presentata personalmente entro i termini perché non era stato possibile esaminare l'ingente mole di atti (circa 26.000 pagine); il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando l'insussistenza del diritto a ottenere copia degli atti, mentre la richiesta verteva sull'esame degli atti; 2) censura sulla motivazione riguardante il periculum in mora e sulla conformità della motivazione del Gip ai canoni indicati dalle Sezioni Unite in tema di sequestro finalizzato alla confisca (art. 240 cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha rilevato che l'istanza di rinvio era stata proposta personalmente e tempestivamente e aveva come oggetto l'esame della grande mole di atti; il Tribunale del riesame aveva però motivato il rigetto con un assunto estraneo (assenza del diritto alla copia degli atti), senza dare risposta all'oggetto della richiesta. Tale modo di procedere ha costituito carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano affinché fissi nuova udienza camerale in cui la parte possa sviluppare le difese. Le restanti doglianze sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

    «su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura»

    La norma impone al Tribunale di differire l'udienza se la richiesta personale è tempestiva e indica giustificati motivi; il controllo giudiziale è limitato alla verifica della sussistenza, attinenza e non pretestuosità dei motivi, non alla valutazione della loro 'qualità'.

  • art. 324, commi 5 e 7, cod. proc. pen.

    Comma 7 disciplina la possibilità di chiedere rinvio in sede di riesame; comma 5 indica la competenza in caso di rinvio per nuovo giudizio. Qui è stato richiamato per la procedura di remittal al Tribunale competente.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Impone il requisito della motivazione sufficiente degli atti decisori. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale fosse carente, avendo motivato su una questione costituzionalmente estranea alla domanda dell'istante e dunque senza rispondere all'istanza.

  • art. 240 cod. pen. (sequestro preventivo finalizzato alla confisca)

    Rilevato come riferimento normativo nella censura sulla motivazione, richiede una motivazione specifica quando il sequestro è finalizzato alla confisca; la Corte ha rimarcato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone adeguata motivazione in tali casi, pur assorbendo il punto nel risultato finale.

  • artt. 110, 640, 61 c.1 n.7 e 11 cod. pen.; art. 3 L. n.146/2006

    Norme richiamate per qualificare i reati per i quali è stato disposto il sequestro (truffa in concorso e circostanze aggravanti/nonché norme sul contrasto alla criminalità organizzata/reati rilevanti ai fini del sequestro). Non sono however il fulcro della decisione sulla doglianza procedurale.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 36959/2021

    Giurisprudenza di riferimento che afferma la necessità di adeguata motivazione anche per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; utilizzata dal ricorrente per criticare la motivazione del Tribunale del riesame.

Massime di principio

  • La richiesta personale e tempestiva di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, vincola il Tribunale a verificare solo la presenza di giustificati motivi, la loro attinenza alla difesa e l'assenza di pretestuosità; non è consentito un sindacato sulla 'qualità' dei motivi che sostituisca il giudizio dell'avvocato.
  • Il Tribunale mantiene discrezionalità solo sulla durata del differimento (da 5 a 10 giorni) e su esigenze organizzative, non sull'opportunità generale di concedere il rinvio quando i presupposti formali e sostanziali sono indicati.
  • In linea generale il rigetto della richiesta di rinvio non è impugnabile separatamente, ma quando il provvedimento di rigetto sia motivato in modo inconferente rispetto all'istanza (es. motivazione su punto diverso dall'oggetto della domanda) ciò può integrare carenza di motivazione e giustificare l'annullamento in Cassazione.
  • Nelle ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca occorre una motivazione specifica e attinente ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), pertanto il richiamo meccanico alle motivazioni del Gip può non essere sufficiente.
  • Nelle istanze difensive è utile precisare chiaramente se si chiede tempo per l'esame degli atti o la produzione di copie, perché il Tribunale deve rispondere in modo coerente all'oggetto della richiesta; un diniego fondato su un equivoco procedurale può essere censurato per mancanza di motivazione.
  • Se la decisione di rigetto si fonda su un assunto erroneo o estraneo alla domanda (apparentemente motivata ma, nella sostanza, non rispondente), il rimedio corretto per il ricorrente è la censura per carenza di motivazione e la richiesta di annullamento e rinvio.

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