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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20124/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di godimento di una porzione di compendio immobiliare destinata a maneggio e ricovero cavalli. La società locatrice aveva agito per la risoluzione per inadempimento del contratto e per il pagamento dei canoni insoluti; le controparti avevano resistito e proposto domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un incendio dell’immobile e da ulteriori episodi vandalici e molesti, attribuiti a un collaboratore della società locatrice. In primo grado fu dichiarata cessata la materia del contendere sulla risoluzione, mentre fu accolta la riconvenzionale risarcitoria con condanna solidale della società locatrice e del terzo indicato come autore materiale, ex art. 2049 c.c. In appello, però, la condanna risarcitoria fu riformata e la domanda risarcitoria rigettata. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno articolato quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2729 c.c. per erronea valutazione del quadro indiziario, sostenendo che gli elementi raccolti avrebbero dovuto consentire di ritenere provata per presunzioni la responsabilità del collaboratore e, per riflesso, della società ex art. 2049 c.c.; (2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per omesso esame di fatti e circostanze che, a loro dire, dimostravano la responsabilità del collaboratore e della società; (3) violazione dei criteri di imputazione della responsabilità ex art. 2049 c.c., dedotta però come conseguenza del primo motivo; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d’appello non si fosse pronunciata su diverse basi giuridiche della domanda risarcitoria (fatto proprio della locatrice, inadempimento contrattuale, culpa in vigilando, custodia/deposito e responsabilità aquiliana).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato tardiva e quindi inammissibile la costituzione della controricorrente, con conseguente impossibilità di esaminare i documenti allegati e la memoria successiva. Nel merito dei motivi, ha dichiarato inammissibile il primo perché risolto in una critica alla valutazione di merito delle presunzioni, non sindacabile in cassazione se non per anomalie motivazionali ex art. 360, n. 5, c.p.c., qui non dedotte; ha ritenuto inammissibile anche il secondo perché l’art. 116 c.p.c. è violato solo se il giudice apprezza una prova con un regime diverso da quello previsto dalla legge, mentre la censura tendeva in realtà a contestare la ricostruzione fattuale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché logicamente dipendente dal primo. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza: i ricorrenti non avevano riportato il contenuto dell’atto di appello né la sua localizzazione, sicché non era possibile verificare se le ulteriori basi di responsabilità fossero state effettivamente devolute al giudice di secondo grado. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per l’inammissibilità della costituzione della controricorrente; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La responsabilità del preponente per il fatto dell’ausiliario presuppone l’accertamento dei relativi elementi costitutivi; la censura che investa tale accertamento, se fondata sulla valutazione delle prove, non può tradursi in un riesame del merito.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito quanto alla selezione dei fatti noti, alle massime d’esperienza e alla verifica di precisione, gravità e concordanza; in cassazione è sindacabile solo per le anomalie motivazionali rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello legalmente previsto, non quando si contesti la mera ponderazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie motivazionali tipizzate; non è ammessa una revisione del giudizio di merito sulla rilevanza degli indizi o delle prove.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una esposizione specifica e autosufficiente delle censure, con indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti; il generico rinvio agli atti non è sufficiente.

  • art. 370 c.p.c.

    Nel caso concreto è stata applicata la disciplina del controricorso novellata, con dichiarazione di tardività del deposito rispetto al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione della prova presuntiva, inclusa l’idoneità degli indizi a integrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza, è attività di merito sottratta al riesame in cassazione, salvo il limite delle anomalie motivazionali tipizzate.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice applichi un criterio legale di valutazione probatoria diverso da quello dovuto; non basta contestare l’esito del ragionamento probatorio.
  • Il motivo di ricorso che deduce violazione di legge ma mira, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile.
  • Quando una censura di omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato dipende da questioni già devolute in appello, il ricorso deve riportare in modo specifico il contenuto dell’atto di gravame e la sua localizzazione processuale, altrimenti difetta di autosufficienza.
  • Se il ricorso per cassazione non indica con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti, la censura è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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