Sentenza n. 384/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento nr. P-BG/L/N/2020/103573 emesso in data 26.5.2020, notificato in data 04.07.2022, con il quale la Prefettura di Bergamo ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata ex art. 103, comma 1, DL n. 34/2020, dal datore di lavoro del ricorrente, in data 10/07/2020, a favore del ricorrente medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare per assenza del requisito reddituale del datore di lavoro e mancata produzione della documentazione richiesta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e violazione del principio del soccorso istruttorio. Ha sostenuto che, sebbene oltre il termine di dieci giorni assegnato con la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, era stata trasmessa documentazione integrativa che la Prefettura avrebbe dovuto valutare. Ha inoltre contestato l'interpretazione del requisito reddituale previsto dall'art. 9 del decreto del Ministro dell'Interno 27 maggio 2020, sostenendo che la soglia di 27.000 euro dovesse applicarsi soltanto quando nel nucleo familiare vi fossero più percettori di reddito. In subordine, ha sostenuto che anche la sorella non convivente del datore di lavoro potesse concorrere alla formazione del reddito utile. Il datore di lavoro apparteneva a un nucleo familiare di tre persone ed era l'unico percettore di reddito, con reddito inferiore a 27.000 euro.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non controverso che il datore di lavoro, unico percettore di reddito in un nucleo familiare composto da tre persone, disponesse di un reddito inferiore alla soglia di 27.000 euro. L'art. 9 del decreto ministeriale 27 maggio 2020 stabilisce, per l'emersione del lavoro domestico, una soglia di 20.000 euro quando il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito e una soglia di 27.000 euro quando la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi; coniuge e parenti entro il secondo grado possono concorrere al reddito anche se non conviventi. Secondo il TAR, la soglia di 27.000 euro si applica al nucleo familiare pluripersonale anche quando il datore di lavoro è l'unico percettore, poiché il reddito deve sostenere l'intero nucleo oltre al rapporto di lavoro domestico. Il difetto del requisito reddituale del datore di lavoro costituisce ragione autonoma e dirimente per il rigetto dell'istanza. La documentazione eventualmente prodotta dopo la comunicazione ex art. 10-bis non avrebbe comunque potuto superare tale carenza, sicché la censura relativa alla sua mancata valutazione non incide sulla legittimità del provvedimento. Quanto alla possibilità di computare il reddito della sorella non convivente, il TAR ha rilevato che tale circostanza non era stata sottoposta all'Amministrazione nel procedimento e che, comunque, in giudizio era stata soltanto dichiarata, senza prova della disponibilità della sorella a concorrere alla formazione del reddito. Le spese sono state compensate in ragione della vicenda sostanziale e della limitata attività difensiva delle Amministrazioni.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Costituisce la base normativa della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del lavoratore straniero.
art. 103, commi 5 e 6, d.l. n. 34/2020
Fondano l'adozione del decreto ministeriale che disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di emersione.
art. 9 decreto del Ministro dell'Interno 27 maggio 2020
Il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Per il lavoro domestico, la soglia di 27.000 euro si applica quando la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi, anche se il datore di lavoro è l'unico percettore di reddito. Il reddito deve dimostrare la capacità economica del datore di lavoro di sostenere il nucleo familiare e il rapporto di lavoro.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi consente all'interessato di presentare osservazioni e documenti entro il termine assegnato; la mancata valutazione della documentazione non determina l'illegittimità quando essa non sarebbe comunque idonea a superare la ragione dirimente del diniego.
Massime di principio
- Nel procedimento di emersione del lavoro domestico, quando il nucleo familiare del datore di lavoro è composto da più soggetti conviventi, il requisito reddituale minimo è pari a 27.000 euro annui, anche se il datore di lavoro è l'unico percettore di reddito; la soglia di 20.000 euro riguarda invece il nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore.
- Il requisito reddituale del datore di lavoro serve a dimostrare la concreta capacità economica e la sostenibilità del rapporto di lavoro domestico; la sua mancanza costituisce autonoma e legittima ragione di rigetto della domanda di emersione.
- La possibilità prevista per il coniuge e i parenti entro il secondo grado non conviventi di concorrere alla determinazione del reddito utile richiede che tale apporto sia portato all'attenzione dell'Amministrazione nel procedimento e sia concretamente dimostrato, non essendo sufficiente una mera allegazione in giudizio.
- La mancata valutazione di documenti prodotti dopo la comunicazione dei motivi ostativi non conduce all'annullamento del diniego quando tali documenti non sono comunque idonei a superare il requisito sostanziale la cui carenza fonda autonomamente il provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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