Cassazione Penale, Ordinanza n. 18059/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte territoriale)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva rigettato una istanza proposta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché proposto direttamente dalla parte, senza sottoscrizione di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa riguarda dunque l'ammissibilità del ricorso personale per cassazione, alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che per i provvedimenti e i ricorsi successivi al 3 agosto 2017 esclude tale facoltà e impone la difesa tecnica specializzata a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, quando non è più consentito all'imputato o condannato ricorrere personalmente in cassazione. Ha quindi applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa.
Norme richiamate
norma che disciplina l'istanza oggetto del provvedimento impugnato, rigettata dalla Corte di appello
a seguito della riforma del 2017 esclude la facoltà dell'imputato o condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione
richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale, a pena di inammissibilità
prevede l'inammissibilità del ricorso nei casi disciplinati dalla riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017
ha escluso la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per la condanna alla sanzione in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
precedente delle Sezioni Unite che afferma l'inammissibilità del ricorso personale per cassazione nei casi regolati dalla riforma
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato o dal condannato è inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La regola di specialità sulla sottoscrizione del ricorso per cassazione opera anche rispetto ai provvedimenti e ai ricorsi successivi al 3 agosto 2017, indipendentemente dalla natura sostanziale della questione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non possono escludersi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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