Ordinanza n. 909/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di sgombero di un bene oggetto di confisca definitiva
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda uno sgombero disposto su un bene confiscato in via definitiva nel 2014. L'appellante ha inoltre sollevato una questione di competenza territoriale, sostenendo l'eventuale incompetenza del TAR Lazio - Roma. Nella fase cautelare sono state prospettate esigenze abitative e di salute degli occupanti, in funzione della conservazione del bene e del differimento o impedimento dello sgombero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che lo sgombero del bene definitivamente confiscato costituisca atto dovuto e prevalga sui diritti degli occupanti, indipendentemente dall'esistenza di un titolo di occupazione. Ha escluso che le esigenze abitative e sanitarie possano imporre un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla disponibilità materiale del bene confiscato e l'interesse privato alla sua conservazione, poiché agli occupanti non è riconoscibile una posizione giuridica meritevole di tutela in relazione al cespite. Il Collegio ha tuttavia ritenuto non manifestamente infondata la questione di competenza territoriale, alla luce dell'art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a., che attribuisce alla competenza inderogabile del TAR Lazio - Roma le controversie derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del d.lgs. 159/2011 relative all'Agenzia nazionale. La questione è stata quindi lasciata alla fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare in appello, sulla quale il Consiglio di Stato si è pronunciato respingendo l'istanza di sospensione.
art. 135, comma 1, lett. p), c.p.a.
le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Attribuisce alla competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, le controversie amministrative relative all'Agenzia nazionale derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del d.lgs. 159/2011.
Titolo II del Libro III d.lgs. 159/2011
Costituisce la disciplina normativa cui il Collegio collega la controversia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della prescrizione di oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, a sostegno dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Lo sgombero di un bene oggetto di confisca definitiva costituisce atto dovuto diretto ad assicurare all'amministrazione la disponibilità materiale del bene e può essere disposto nei confronti degli occupanti indipendentemente dall'esistenza di un titolo di occupazione.
- Le esigenze abitative e di salute degli occupanti di un bene definitivamente confiscato non impongono, in sede cautelare, un bilanciamento con l'interesse pubblico alla disponibilità materiale del bene quando gli occupanti non vantino una posizione giuridica meritevole di tutela sul cespite.
- Le controversie attribuite alla giurisdizione amministrativa derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del d.lgs. 159/2011 e relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata rientrano nella competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma.
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